Cessione del credito: la prova dell’acquisto e la comunicazione al debitore
La Corte d’Appello di Lecce esamina il contratto di cessione, l’elenco dei crediti trasferiti e la PEC inviata al debitore.
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La Corte d’Appello di Lecce esamina il contratto di cessione, l’elenco dei crediti trasferiti e la PEC inviata al debitore.
Il nuovo calendario di pagamento incide sull’esigibilità della prestazione; il danno da un investimento mancato richiede comunque prova specifica.
Il Tribunale di Napoli ammette il controllo tardivo sulle clausole, ma conferma il credito perché il finanziamento era già giunto a scadenza.
La Corte d’appello conferma l’esito favorevole al terzo proprietario, distinguendo i limiti delle nuove allegazioni dal valore probatorio dell’avviso di cessione.
Il Tribunale di Latina distingue il disconoscimento della firma dalla contestazione della conformità della copia del contratto.
La stabilità della scissione non impedisce l’inefficacia relativa degli effetti patrimoniali pregiudizievoli per i creditori.
Il valore della partecipazione promesso alla socia cedente resta distinto dal prezzo indicato nell’atto di trasferimento.
Il Tribunale di Velletri coordina la prova del credito ceduto con la verifica delle iniziative necessarie a conservare la fideiussione.
La Corte d’appello di Catanzaro valuta il contenuto della proposta transattiva, distinguendo la contestazione del debito dalle sole modalità di pagamento.
Il Tribunale delle imprese di Napoli esamina l’onere probatorio per una fideiussione successiva al periodo dell’istruttoria della Banca d’Italia.
Il Tribunale di Mantova distingue la prova dell’acquisto del credito dalla dimostrazione delle singole componenti dell’importo richiesto.
La Corte d’appello di Venezia individua nella tempestiva insinuazione al passivo una ragione autonoma di conservazione della garanzia.
Il Tribunale della Spezia distingue la verificazione della firma dalla ricostruzione contabile e dai presupposti di una consulenza sul saldo.
Il Tribunale di Catanzaro esamina l’effetto interruttivo di una proposta di definizione del debito e le conseguenze sulla domanda di cancellazione.
Il Tribunale di Genova confronta le contestazioni sul credito con contratto, condizioni economiche ed estratti del rapporto di appoggio.
Il Tribunale di Cosenza distingue la ricostruzione del saldo di conto dalla prova del residuo di un finanziamento.
Il Tribunale di Siena distingue il trasferimento del credito dalla sostituzione nel contratto e ne chiarisce le conseguenze sul consenso del debitore.
Il corrispettivo formalmente previsto non basta: il giudice esamina la causa concreta dell’operazione e l’effettiva consistenza della controprestazione.
Il Tribunale di Venezia distingue il ruolo della mandataria dalla titolarità del credito e verifica gli effetti dell’insinuazione al passivo.
Il Tribunale di Venezia chiarisce perché la responsabilità illimitata del socio non priva di causa la fideiussione prestata alla banca.
La Corte d’appello di Napoli adotta un’impostazione rigorosa sulla prova della notifica PEC e dichiara improcedibile l’impugnazione.
La Corte d’appello di Torino valuta la posizione del creditore parzialmente soddisfatto alla luce dell’esito complessivo della controversia.
La rinuncia a un precetto non elimina sempre l’interesse a contestare il diritto di procedere esecutivamente sul bene ipotecato.
La Corte d’appello di Potenza valorizza la funzione protettiva della forma scritta e distingue i codici interni dall’oggetto della garanzia.
Il Tribunale di Alessandria esamina separatamente le garanzie dei diversi rapporti e riconosce soltanto il credito derivante dal mutuo.
Il Tribunale di Bologna esamina il rischio di perdita del veicolo, la posizione del garante imprenditore e la prova del credito.
La chiusura negativa del percorso concordatario resta distinta dall’accertamento dei presupposti richiesti per dichiarare il fallimento.
La domanda di risoluzione proposta dopo il fallimento incontra la disciplina dei contratti pendenti e le regole di accertamento del passivo.
La compensazione già maturata può estinguere il credito prima della procedura concorsuale; la cessione non trasferisce automaticamente una diversa pretesa restitutoria.
L’ABF esamina l’effetto dei gravi difetti del bene sul leasing, distinguendo la restituzione dei pagamenti dalle ulteriori pretese risarcitorie.
Chi sostiene un esborso nell’interesse di una società non diviene necessariamente titolare personale del credito alla restituzione.
Il reclamo sulla proroga della sospensione chiarisce il rilievo del contraddittorio già svolto nella precedente fase autorizzativa.
La distinzione fra mandato all’incasso e cessione del credito incide sulla destinazione delle somme riscosse dopo l’accesso al concordato.
L’apertura del fallimento su diversa iniziativa può far venir meno l’utilità del reclamo proposto dal creditore contro il precedente rigetto.