MattarelliStudio Legale

Contratti pendenti e domanda di risoluzione

Corporate · Fallimento · Concentrazione delle tutele concorsuali

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

La qualificazione di una domanda come semplice accertamento non consente di eludere la disciplina concorsuale quando la pretesa incide su rapporti e restituzioni da far valere contro il fallimento. La sentenza del Tribunale di Latina del 12 giugno 2021 affronta il tema in una controversia derivante da un accordo immobiliare collegato a un appalto.

La parte attrice chiedeva la risoluzione del rapporto e le conseguenti tutele restitutorie, richiamando anche una clausola risolutiva espressa. Il giudizio era stato instaurato dopo il fallimento dell’impresa contraente. La curatela, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli, contestava l’ammissibilità dell’iniziativa nella sede ordinaria e i presupposti della risoluzione opposta alla procedura.

Rapporti pendenti e accertamento concorsuale

Il Tribunale richiama l’art. 72 della legge fallimentare, applicabile al caso. Per i rapporti ancora pendenti, l’apertura del concorso sospende l’esecuzione e attribuisce al curatore la scelta prevista dalla norma. La controparte non può quindi determinare unilateralmente, dopo il fallimento, effetti risolutivi che sottraggano il rapporto a tale disciplina.

Assume rilievo anche il momento in cui la domanda di risoluzione sia stata proposta e, per gli effetti immobiliari, trascritta. La tutela dell’iniziativa anteriore non è equiparabile a quella intrapresa soltanto dopo l’apertura della procedura. Quando la risoluzione costituisce il presupposto di restituzioni o risarcimenti da ottenere dalla massa, tali pretese devono inoltre confrontarsi con le regole dell’accertamento concorsuale.

Nel corso del processo interviene un accordo relativo ad altre posizioni, che incide sulla permanenza della materia del contendere nei confronti di alcuni soggetti. Il giudice mantiene però distinta la posizione della curatela: rispetto a essa il limite processuale della domanda precede la valutazione degli effetti della rinuncia. Le considerazioni svolte su altre pretese non vanno quindi trasformate in accoglimenti di merito contro il fallimento.

Esito e portata della decisione

La decisione esclude la prosecuzione della domanda ordinaria nei confronti della procedura. Il punto centrale è la concentrazione delle tutele: natura del rapporto pendente, data dell’iniziativa e contenuto concreto del rimedio richiesto prevalgono sulle etichette utilizzate dalla parte. Il provvedimento resta riferito al regime della legge fallimentare allora applicabile.

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