Cessione del credito: la prova dell’acquisto e la comunicazione al debitore
La Corte d’Appello di Lecce esamina il contratto di cessione, l’elenco dei crediti trasferiti e la PEC inviata al debitore.
Provvedimenti
La Corte d’Appello di Lecce esamina il contratto di cessione, l’elenco dei crediti trasferiti e la PEC inviata al debitore.
Il nuovo calendario di pagamento incide sull’esigibilità della prestazione; il danno da un investimento mancato richiede comunque prova specifica.
La Corte d’appello conferma l’esito favorevole al terzo proprietario, distinguendo i limiti delle nuove allegazioni dal valore probatorio dell’avviso di cessione.
La stabilità della scissione non impedisce l’inefficacia relativa degli effetti patrimoniali pregiudizievoli per i creditori.
Il Tribunale di Velletri coordina la prova del credito ceduto con la verifica delle iniziative necessarie a conservare la fideiussione.
La Corte d’appello di Catanzaro valuta il contenuto della proposta transattiva, distinguendo la contestazione del debito dalle sole modalità di pagamento.
Il Tribunale di Mantova distingue la prova dell’acquisto del credito dalla dimostrazione delle singole componenti dell’importo richiesto.
La Corte d’appello di Venezia individua nella tempestiva insinuazione al passivo una ragione autonoma di conservazione della garanzia.
Il Tribunale di Catanzaro esamina l’effetto interruttivo di una proposta di definizione del debito e le conseguenze sulla domanda di cancellazione.
Il corrispettivo formalmente previsto non basta: il giudice esamina la causa concreta dell’operazione e l’effettiva consistenza della controprestazione.
Il Tribunale di Venezia distingue il ruolo della mandataria dalla titolarità del credito e verifica gli effetti dell’insinuazione al passivo.
La Corte d’appello di Torino valuta la posizione del creditore parzialmente soddisfatto alla luce dell’esito complessivo della controversia.
La rinuncia a un precetto non elimina sempre l’interesse a contestare il diritto di procedere esecutivamente sul bene ipotecato.
La chiusura negativa del percorso concordatario resta distinta dall’accertamento dei presupposti richiesti per dichiarare il fallimento.
La domanda di risoluzione proposta dopo il fallimento incontra la disciplina dei contratti pendenti e le regole di accertamento del passivo.
La compensazione già maturata può estinguere il credito prima della procedura concorsuale; la cessione non trasferisce automaticamente una diversa pretesa restitutoria.
Il reclamo sulla proroga della sospensione chiarisce il rilievo del contraddittorio già svolto nella precedente fase autorizzativa.
La distinzione fra mandato all’incasso e cessione del credito incide sulla destinazione delle somme riscosse dopo l’accesso al concordato.
L’apertura del fallimento su diversa iniziativa può far venir meno l’utilità del reclamo proposto dal creditore contro il precedente rigetto.