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Concordato e garanzia: conta l’attività del creditore

Contenzioso bancario · Crediti ceduti · Concordato preventivo

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

La partecipazione al concordato preventivo del debitore richiede una valutazione concreta ai fini dell’art. 1957 c.c.: l’apertura della procedura non determina, da sola, la sospensione del termine. La sentenza del Tribunale di Velletri del 13 marzo 2025 affronta questo tema insieme alla rappresentanza della banca e alla prova di un credito oggetto di successive cessioni.

Il fideiussore si oppone al decreto ingiuntivo relativo a un’operazione di anticipo su fattura, contestando i poteri del procuratore della creditrice, la titolarità del rapporto, l’erogazione e la conservazione della garanzia. La banca cessionaria, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli, produce procure, documenti dell’operazione e atti relativi alla circolazione del credito e alla procedura concorsuale.

Prova della cessione e iniziative del creditore

Sul piano rappresentativo, il Tribunale riscontra nel procuratore anche poteri sostanziali di gestione e disposizione dei crediti. Non si tratta pertanto della sola attribuzione di una rappresentanza processuale priva del necessario collegamento con il rapporto controverso, secondo la verifica richiesta dall’art. 77 c.p.c.

La titolarità viene accertata attraverso un insieme di elementi: avvisi di cessione, elenchi dei rapporti, comunicazioni e indicazione della cessionaria fra i creditori del concordato. La motivazione distingue la prova dell’esistenza della cessione da quella dell’inclusione dello specifico credito. L’avviso pubblicato non è assunto come prova invariabilmente autosufficiente: rilevano la precisione dei criteri identificativi, la documentazione complessiva e il contenuto delle contestazioni. L’effettiva erogazione dell’anticipo trova inoltre riscontro nella richiesta, nella fattura e nell’accredito sul conto.

Quanto all’art. 1957 c.c., il giudice non accoglie un generale automatismo sospensivo legato al concordato. Valuta invece se la condotta del creditore sia stata diligente nel contesto della procedura. La partecipazione per un credito riconosciuto e non contestato viene ritenuta sufficiente nel caso esaminato, senza imporre un’ulteriore azione di cognizione diretta a conseguire un accertamento già privo di effettiva controversia in quella sede.

Esito e portata della decisione

L’opposizione viene rigettata e rimane confermato il decreto, emesso per il credito da anticipo su fattura. La pronuncia evidenzia il valore della coerenza documentale lungo l’intera gestione della posizione: poteri rappresentativi, trasferimenti, erogazione e attività concorsuale concorrono a fondare la pretesa, ciascuno con una propria funzione probatoria.

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