MattarelliStudio Legale

Credito ceduto, compensazione e indebito

Corporate · Cessione dei crediti · Concordato preventivo

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

La cessione non attribuisce al cessionario un credito già estinto per compensazione, né comporta necessariamente il trasferimento di ogni diversa pretesa collegata ai rapporti del cedente. L’ordinanza del Tribunale di Latina del 20 marzo 2021 affronta entrambi i profili in una controversia promossa contro una società in concordato preventivo, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli.

La ricorrente chiedeva il pagamento di un credito acquistato da un’altra impresa. La società resistente eccepiva che le reciproche posizioni fra debitrice e cedente si fossero già compensate prima dell’apertura della procedura concorsuale rilevante. In via subordinata, la cessionaria prospettava una richiesta di restituzione di somme indebitamente versate.

Estinzione del credito e oggetto della cessione

Il giudice richiama il funzionamento della compensazione legale previsto dagli artt. 1242 e 1243 c.c. Quando due soggetti sono reciprocamente obbligati per crediti omogenei, liquidi ed esigibili, l’effetto estintivo si produce dal momento della loro coesistenza, nei limiti della corrispondente consistenza. La pronuncia che ne riconosce i presupposti ha natura dichiarativa.

Nel caso esaminato tali condizioni risultavano realizzate prima dell’accesso alla procedura. La successiva apertura del concordato non può quindi essere utilizzata per ricostituire una pretesa già estinta. La cronologia dei rapporti assume una funzione decisiva: occorre distinguere la compensazione maturata anteriormente da quella che si vorrebbe far sorgere soltanto dopo il concorso.

La domanda subordinata incontra un diverso ostacolo. L’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. appartiene al soggetto che ha effettuato il pagamento indebito. L’acquisto del credito dedotto in giudizio non dimostra, da solo, che sia stata trasferita anche questa autonoma posizione restitutoria. La cessionaria non può dunque sovrapporre al diritto acquistato una diversa pretesa senza provarne la titolarità.

Esito e portata della decisione

Il Tribunale rigetta le richieste. La decisione evidenzia due verifiche complementari nelle operazioni su crediti: ricostruire gli eventi estintivi anteriori alla cessione e individuare con precisione l’oggetto del trasferimento. La disciplina della compensazione qui esaminata riguarda i rapporti obbligatori sostanziali e la loro collocazione temporale rispetto alla procedura concorsuale.

Tutti i provvedimenti