Anticipazioni bancarie e liquidità nel concordato
Corporate · Mandato all’incasso · Compensazione concorsuale
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
Mandato all’incasso e cessione del credito non producono effetti equivalenti nella crisi d’impresa. Il decreto della Corte d’appello di Roma pubblicato il 1° febbraio 2019 affronta questa distinzione nel reclamo contro la sospensione di rapporti bancari disposta ai sensi dell’art. 169-bis della legge fallimentare.
La misura riguardava contratti di anticipazione, la cui temporanea sospensione mirava a conservare risorse per il percorso concordatario in continuità. La banca contestava l’autorizzazione, prospettando il proprio diritto a trattenere gli incassi. Nel procedimento partecipavano i commissari giudiziali, assistiti dall’Avv. Corrado Mattarelli.
Mandato all’incasso, cessione e compensazione
Il collegio esamina la struttura negoziale del rapporto: un accordo quadro che contempla alternativamente cessione e mandato non dimostra, per questo solo fatto, che tutti i crediti siano stati trasferiti alla banca. Occorre individuare il meccanismo effettivamente utilizzato e i suoi presupposti. La qualificazione non può dipendere dalla sola finalità economica di garantire il rientro delle anticipazioni.
Nel mandato all’incasso il credito del cliente verso il terzo non viene automaticamente ceduto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte collega l’obbligo della banca di riversare le somme alla loro riscossione. Se questa avviene dopo l’accesso al concordato, viene meno, nella ricostruzione adottata, la necessaria anteriorità delle reciproche posizioni per la compensazione concorsuale disciplinata dagli artt. 56 e 169 della legge fallimentare.
Anche nell’ipotesi di una vera cessione assume rilievo la sua opponibilità. Il decreto considera le formalità di notificazione o accettazione rispetto al momento di apertura del concorso, richiamando l’art. 45 della legge fallimentare e l’art. 2914, n. 2, c.c. Distingue inoltre un errore materiale nella data del contratto dall’effettiva incertezza sull’oggetto della misura, esclusa nella vicenda concreta.
Esito e portata della decisione
Il reclamo è respinto e resta ferma la sospensione temporanea. La decisione evidenzia che la tutela della liquidità concordataria passa attraverso l’analisi dei singoli rapporti, non attraverso formule generiche sulle anticipazioni bancarie. Titolarità del credito, momento dell’incasso e opponibilità degli atti devono essere ricostruiti separatamente, secondo il quadro normativo applicabile alla procedura.
Il provvedimento
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