Sospensione dei contratti: proroga e contraddittorio
Corporate · Concordato preventivo · Rapporti bancari pendenti
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
La proroga della sospensione di un contratto nel concordato preventivo va valutata nella sequenza del procedimento autorizzativo. Il decreto della Corte d’appello di Roma pubblicato il 1° febbraio 2019 esamina se, dopo un primo provvedimento adottato nel contraddittorio delle parti, sia necessaria una nuova interlocuzione prima della prosecuzione temporanea della misura.
La vicenda riguarda rapporti bancari di anticipazione e una sospensione disposta ai sensi dell’art. 169-bis della legge fallimentare, nel testo allora applicabile. La banca reclamava la successiva proroga di sessanta giorni, contestando anche l’assenza di una nuova audizione. Nel procedimento erano costituiti i commissari giudiziali, assistiti dall’Avv. Corrado Mattarelli.
La continuità del contraddittorio nella proroga
La Corte ricostruisce la proroga come sviluppo della precedente autorizzazione. Il contraddittorio sul rapporto e sulla richiesta di sospensione era già stato instaurato, mentre il provvedimento impugnato proseguiva, entro un periodo determinato, gli effetti della misura temporanea. In questa specifica sequenza il collegio non ravvisa la violazione processuale dedotta dalla banca.
La conclusione non equivale a escludere in generale l’ascolto del contraente interessato. È legata al contraddittorio effettivamente svolto e alla natura della decisione successiva. Il decreto non può quindi essere letto come un’autorizzazione indiscriminata a rinnovare sospensioni su basi nuove senza consentire alla controparte di interloquire.
Per le ulteriori contestazioni sul rapporto bancario, il collegio richiama la motivazione del distinto decreto relativo alla sospensione originaria. Assume rilievo la funzione della misura nel preservare temporaneamente la liquidità necessaria al percorso concordatario, insieme alla concreta struttura delle anticipazioni e dei mandati all’incasso. Proroga e autorizzazione iniziale rimangono atti diversi, pur inseriti nella stessa vicenda.
Esito e portata della decisione
Il reclamo viene respinto. L’interesse del provvedimento consiste nell’attenzione alla continuità processuale: la verifica del rispetto del contraddittorio richiede di esaminare ciò che è già stato discusso e ciò che la nuova decisione aggiunge. Sul piano sostanziale, la misura resta temporanea e non si confonde né con lo scioglimento definitivo del contratto né con l’accertamento finale di tutte le reciproche pretese.
Il provvedimento
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