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Recupero crediti: mandato e titolarità della pretesa

Contenzioso bancario · Rappresentanza · Garanzia del socio

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Quando il recupero giudiziale è affidato a una mandataria, l’individuazione del creditore richiede una lettura coordinata della domanda e dei poteri rappresentativi. La sentenza del Tribunale di Venezia dell’8 febbraio 2023 affronta questo profilo insieme alla conservazione della garanzia prestata dal socio di una società di persone.

Il garante si oppone al decreto ingiuntivo relativo a rapporti di conto corrente e apertura di credito della società, successivamente fallita. Contesta che il provvedimento sia stato emesso in favore della mandataria invece che della titolare del credito e invoca la liberazione ai sensi dell’art. 1957 c.c. Nel processo interviene la banca divenuta cessionaria, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli.

Rappresentanza processuale e conservazione della garanzia

Il Tribunale respinge la prima censura sulla base della procura prodotta con il ricorso e dell’esplicita indicazione che la mandataria agiva nell’interesse della società creditrice. L’attività di gestione e recupero viene quindi distinta dalla titolarità sostanziale: la menzione della procuratrice non trasforma quest’ultima nel soggetto proprietario del credito, quando la spendita del nome della mandante risulta dagli atti.

Il secondo tema concerne la deroga al termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. Il giudice considera il contenuto del contratto e il collegamento della garanzia con l’attività professionale del socio. Nel caso concreto esclude l’applicazione della disciplina consumeristica, poiché l’impegno è funzionale ai rapporti della società partecipata. La conclusione è riferita alla posizione e alla finalità effettiva della garanzia esaminate, non alla sola sottoscrizione da parte di una persona fisica.

La motivazione individua poi una ragione autonoma per respingere l’eccezione di decadenza. Il fallimento determina, ai sensi dell’art. 55 della legge fallimentare, la scadenza del debito garantito; dalla sua dichiarazione decorre il termine per proporre le istanze contro il debitore. La domanda di insinuazione al passivo, presentata entro sei mesi, è considerata idonea a preservare i diritti verso il fideiussore.

Esito e portata della decisione

L’opposizione è rigettata. La decisione mette in evidenza due verifiche documentali complementari: la corrispondenza tra titolarità del credito e rappresentanza nel processo, da un lato; la tempestività delle iniziative poste in essere nella procedura concorsuale, dall’altro. Quest’ultima può risultare decisiva anche indipendentemente dal dibattito sulla validità della clausola derogatoria.

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