MattarelliStudio Legale

Fallimento e termine per agire contro il debitore

Contenzioso bancario · Fideiussione · Art. 1957 c.c.

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

La sentenza della Corte d’appello di Venezia del 19 marzo 2024 affronta il rapporto tra fallimento del debitore principale e conservazione dei diritti verso il fideiussore. Il nucleo della decisione è la decorrenza del termine previsto dall’art. 1957 c.c. e l’idoneità della domanda di insinuazione al passivo a impedirne la decadenza.

Il socio garante impugna la sentenza che aveva respinto la sua opposizione a un decreto ingiuntivo per debiti bancari della società. La banca cessionaria, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli, resiste al gravame. L’appellante contesta sia l’individuazione del creditore nel titolo monitorio sia la validità delle clausole fideiussorie, sostenendo di essere stato liberato per mancata tempestiva attivazione del creditore.

Decorrenza del termine e insinuazione al passivo

Sul primo profilo, la Corte legge il decreto insieme al ricorso cui esso rinvia. Da tale esame emerge che la società incaricata del recupero aveva agito come procuratrice della titolare del credito: la sua indicazione nel provvedimento non determina l’incertezza soggettiva denunciata. La corrispondenza tra domanda e titolo consente di distinguere la mandataria dalla parte sostanziale.

Quanto alla garanzia, l’apertura del fallimento rende esigibile il debito ai sensi dell’art. 55 della legge fallimentare. È da questo momento, e non dalla chiusura della procedura, che decorre il termine semestrale per le istanze contro il debitore. Il fallimento non elimina di per sé l’onere di attivazione previsto dall’art. 1957 c.c.; nel caso concreto, tuttavia, la banca aveva presentato la domanda di ammissione al passivo entro sei mesi.

La Corte esclude inoltre l’applicazione del termine abbreviato di due mesi: esso presuppone una fideiussione espressamente limitata allo stesso termine dell’obbligazione principale, configurazione non ravvisata nel contratto esaminato. La tempestiva insinuazione costituisce così una ragione sufficiente per respingere l’eccezione di liberazione.

Esito e portata della decisione

L’appello viene rigettato, mentre le questioni sulla validità della deroga all’art. 1957 c.c., comprese le censure antitrust e consumeristiche, restano assorbite. Non si tratta quindi di una pronuncia che ne affermi autonomamente l’infondatezza. Il rilievo della decisione sta nel metodo: prima di discutere la tenuta della clausola derogatoria, occorre verificare se il comportamento del creditore soddisfi già il termine previsto dalla legge.

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