MattarelliStudio Legale

Cessioni simulate e gratuità dell’operazione

Corporate · Revocatoria concorsuale · Partecipazioni cooperative

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

La qualificazione di un trasferimento come oneroso richiede di esaminare l’operazione effettivamente realizzata. La sentenza del Tribunale di Latina del 19 marzo 2023 applica questo criterio a due cessioni successive di partecipazioni cooperative e diritti patrimoniali, impugnate da una curatela assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli.

Gli atti, stipulati nel biennio anteriore al fallimento, prevedevano corrispettivi da soddisfare mediante accollo di debiti bancari. La curatela sosteneva che la struttura formale delle vendite nascondesse trasferimenti gratuiti. A sostegno indicava l’assenza di effettivi pagamenti, la mancata liberazione della cedente e una serie di collegamenti personali e gestori tra i soggetti coinvolti.

Causa concreta e assenza di controprestazione

Il Tribunale esamina incidentalmente la simulazione relativa. Nella tutela della massa, il curatore agisce come terzo rispetto agli accordi contestati e può ricorrere alla prova per presunzioni ai sensi dell’art. 1417 c.c. La ricostruzione considera congiuntamente il contenuto degli atti, l’effettività degli accolli, la consistenza delle cessionarie e le relazioni tra le persone che operavano nelle diverse società.

Per l’art. 64 della legge fallimentare, applicabile alla vicenda, la gratuità non richiede necessariamente un intento liberale. Rileva il sacrificio patrimoniale privo di un’effettiva controprestazione, valutato secondo la causa concreta dell’operazione. Il semplice mancato pagamento di un prezzo non dimostra da solo una donazione dissimulata: nel caso sono i molteplici indici convergenti a sostenere la conclusione accolta.

La decisione affronta inoltre la speciale disciplina delle partecipazioni cooperative. L’eccezione basata sull’art. 2537 c.c. viene valutata tenendo conto del recesso già intervenuto: la controversia riguarda ormai anche il diritto alla liquidazione della partecipazione, senza determinare l’ingresso coattivo di un estraneo nella compagine sociale. La concreta evoluzione del rapporto modifica dunque il bene giuridico sul quale la tutela incide.

Esito e portata della decisione

Il Tribunale dichiara inefficaci i trasferimenti verso la massa e dispone la restituzione nei confronti del soggetto finale titolare delle posizioni, nei termini indicati dal dispositivo. Non estende automaticamente la condanna restitutoria all’intermediaria che se ne era già spogliata. La pronuncia evidenzia l’importanza di seguire l’intera catena degli atti e di distinguere la loro veste negoziale dalla consistenza economica delle prestazioni.

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