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Cessione del credito: la prova dell’acquisto e la comunicazione al debitore

La Corte d’Appello di Lecce esamina il contratto di cessione, l’elenco dei crediti trasferiti e la PEC inviata al debitore.

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

La Corte d’Appello di Lecce, con la decisione del 21 settembre 2026, ha riconosciuto che la documentazione prodotta dimostrava sia l’acquisto del credito sia la comunicazione della cessione al debitore e ha quindi accolto l’appello della banca assistita dall’avv. Corrado Mattarelli, riformando la sentenza di primo grado e respingendo l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore.

La controversia riguardava un credito derivante da un rapporto di conto corrente intestato a una società: dopo averlo acquistato da un altro istituto, la banca aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del garante. Quest’ultimo si era tuttavia opposto e il Tribunale, ritenendo non provato il trasferimento del credito alla banca che ne chiedeva il pagamento, aveva accolto l’opposizione.

Con l’appello, la banca ha contestato questa conclusione, richiamando il contratto di cessione, l’elenco dei crediti che ne facevano parte e la comunicazione già inviata al debitore; riesaminata tale documentazione, la Corte l’ha ritenuta sufficiente a dimostrare sia l’inclusione del credito nella cessione sia l’avvenuta comunicazione al debitore originario.

Come è stata dimostrata la cessione del credito

La Corte ha anzitutto rilevato che il contratto tra le due banche prevedeva una cessione regolata dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile e dalla legge n. 52/1991, anziché dall’art. 58 del Testo unico bancario; pertanto, nel caso esaminato, non era necessaria la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale.

Occorreva tuttavia dimostrare che il credito richiesto al fideiussore fosse effettivamente compreso tra quelli acquistati: a tal fine, l’elenco analitico allegato al contratto di cessione consentiva di individuare la posizione controversa attraverso un codice di gestione, corrispondente a quello riportato nel contratto di conto corrente da cui era sorto il debito.

Il contratto documentava dunque l’accordo di trasferimento, mentre l’elenco allegato individuava il credito ceduto e il contratto di conto corrente confermava a quale rapporto esso si riferisse. Il confronto tra questi documenti permetteva quindi di ricostruire il passaggio del credito dalla banca originaria alla cessionaria e, su questa base, la Corte ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla banca appellante.

Perché la PEC al debitore è stata ritenuta idonea

Accertato il trasferimento, restava da verificare la comunicazione al debitore, poiché questo adempimento riguardava l’efficacia della cessione nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1264 c.c.: occorreva, in altri termini, accertare che il debitore fosse stato messo a conoscenza del cambiamento del soggetto creditore.

Nel fascicolo era presente la PEC del 24 novembre 2020, con la quale la cessione era stata comunicata alla società debitrice; la Corte ha ritenuto che quel documento dimostrasse l’avvenuta comunicazione, rilevando inoltre che tale circostanza non era stata contestata dal fideiussore nel giudizio di primo grado.

La sentenza ha ricordato che la notificazione della cessione è un atto a forma libera, per il quale rileva l’idoneità a far conoscere al debitore la nuova titolarità del credito. Ne consegue che non occorre necessariamente seguire le formalità previste per la notifica degli atti giudiziari e che, come precisato dalla Corte richiamando l’ordinanza della Cassazione n. 654 del 10 gennaio 2025, tale conoscenza può essere assicurata anche attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo o una comunicazione nel corso del giudizio di opposizione.

La documentazione assolveva così due funzioni distinte: il contratto e i suoi allegati provavano chi avesse acquistato il credito, mentre la PEC dimostrava che il debitore era stato informato della cessione; ritenuti provati entrambi gli aspetti, la Corte ha quindi condannato il fideiussore al pagamento del capitale e degli accessori, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dal garante, queste erano rimaste assorbite in primo grado e non erano state riproposte in appello, nel quale il fideiussore non si era costituito; pertanto, la Corte non le ha esaminate nel merito.

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