Insolvenza e inammissibilità del concordato
Corporate · Crisi d’impresa · Presupposti del fallimento
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
L’inammissibilità di una domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento rispondono a verifiche distinte. La sentenza del Tribunale di Roma depositata il 2 febbraio 2022 documenta questa sequenza, nel quadro della legge fallimentare applicabile al procedimento, con riguardo a una società commerciale in liquidazione.
La società aveva intrapreso un percorso concordatario. A seguito della sua definizione negativa, risultante da un separato decreto richiamato nella sentenza, il Tribunale esamina la richiesta di fallimento del pubblico ministero e gli elementi emersi nel procedimento. Il provvedimento allegato non espone le specifiche ragioni del decreto di inammissibilità: queste non possono pertanto essere ricostruite come se costituissero un accertamento contenuto nella sentenza.
I distinti presupposti dell’apertura del fallimento
La motivazione si concentra sui presupposti soggettivi e oggettivi dell’apertura della procedura. Il giudice considera la natura commerciale dell’impresa, l’esposizione debitoria e lo stato di insolvenza. Non si limita quindi a far discendere il fallimento dalla sola mancata ammissione al concordato.
Per l’art. 5 della legge fallimentare, il punto è la capacità di adempiere regolarmente le obbligazioni. Nel caso concreto il Tribunale valorizza l’insufficienza degli elementi patrimoniali rispetto ai debiti e le dichiarazioni rese dalla stessa società nel ricorso concordatario circa l’impossibilità di un regolare adempimento. Tali dati vengono letti congiuntamente come manifestazioni del dissesto economico, finanziario e patrimoniale accertato.
La sentenza dichiara il fallimento e adotta i conseguenti provvedimenti organizzativi, nominando gli organi della procedura e fissando i termini per la verifica del passivo. La soglia dei debiti scaduti e non pagati richiamata dalla disciplina prefallimentare costituisce un controllo ulteriore rispetto all’insolvenza: non ne sostituisce l’accertamento e non coincide con tutti i requisiti dimensionali dell’impresa.
Esito e portata della decisione
La lettura del provvedimento mette in evidenza il passaggio dalla soluzione concordataria al concorso liquidatorio senza confondere i relativi presupposti. Il suo contenuto riguarda la verifica necessaria per aprire la procedura; non consente di ricavare ulteriori conclusioni sulla responsabilità degli amministratori, sulla validità di singoli atti o sull’ammissione dei crediti.
Il provvedimento
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