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Fallimento sopravvenuto e interesse al reclamo

Corporate · Procedure concorsuali · Interesse ad agire

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

L’interesse a ottenere una pronuncia deve permanere durante il processo. La sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicata il 23 aprile 2018 affronta l’applicazione di questo principio al reclamo di un creditore contro il rigetto della propria istanza di fallimento, quando la procedura venga nel frattempo aperta su una diversa iniziativa.

Una società creditrice, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli, aveva impugnato il provvedimento negativo. Durante il procedimento di reclamo, la debitrice era stata dichiarata fallita su istanza del pubblico ministero. La creditrice aveva inoltre presentato domanda di ammissione al passivo della procedura così aperta.

L’utilità residua dell’impugnazione

La Corte valorizza la sopravvenuta realizzazione del risultato cui era diretta l’impugnazione: l’assoggettamento della debitrice al concorso. Una nuova decisione volta a ottenere il medesimo effetto non procurerebbe un’utilità ulteriore alla reclamante. Viene quindi meno l’interesse concreto alla prosecuzione del rimedio, valutato secondo l’art. 100 c.p.c.

La presentazione della domanda di ammissione al passivo conferma la possibilità di far valere il credito nella sede ormai disponibile. Essa non coincide, tuttavia, con un accertamento definitivo della fondatezza della pretesa: esistenza, ammontare e collocazione del credito appartengono alla verifica concorsuale. La decisione sul reclamo non sostituisce tale accertamento.

Il dispositivo respinge il reclamo, mentre la motivazione ne individua la ragione nella sopravvenuta carenza d’interesse e nell’improcedibilità dell’impugnazione. L’esito va dunque letto nella sua dimensione processuale. Non contiene un nuovo giudizio negativo sull’insolvenza, già sfociata nell’apertura della procedura, né attribuisce alla reclamante il risultato prodotto dall’iniziativa del pubblico ministero.

Esito e portata della decisione

La pronuncia chiarisce la distinzione tra l’interesse iniziale a impugnare e l’utilità residua della decisione. Nelle vicende concorsuali, l’evoluzione parallela di altri procedimenti può modificare quest’ultima anche dopo la proposizione del rimedio. Il corretto inquadramento richiede perciò di considerare gli eventi sopravvenuti e di distinguere la domanda di apertura della procedura dalla tutela del singolo credito al suo interno.

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