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Accoglimento parziale: oltre il criterio aritmetico

Contenzioso d’impresa · Esito della lite · Spese processuali

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Il riconoscimento di una somma inferiore a quella domandata non trasforma automaticamente il creditore nella parte tenuta a rimborsare le spese del debitore. L’ordinanza della Corte d’appello di Torino del 10 gennaio 2023 affronta questo problema attraverso una lettura complessiva dell’esito della lite.

In primo grado, a fronte di una richiesta riferita a più rapporti bancari, era stato riconosciuto soltanto il credito derivante da un mutuo. I garanti impugnano la decisione limitatamente alla richiesta di porre a carico delle banche le spese del primo grado. La cessionaria, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli, resiste al gravame.

La valutazione complessiva dell’esito della lite

Gli appellanti propongono una valutazione sostanzialmente proporzionale: poiché una parte rilevante delle somme ingiunte non era stata riconosciuta, la creditrice avrebbe dovuto essere considerata soccombente nella misura corrispondente. Il Collegio non accoglie questa equivalenza fra rapporto numerico delle somme ed esito processuale.

La motivazione valorizza la circostanza che la domanda fosse comunque risultata fondata per una parte e che fosse stato necessario ricorrere al giudice per conseguire il pagamento. Richiamando la Cassazione n. 26918/2018, la Corte ritiene che il creditore parzialmente vittorioso non possa essere condannato a rifondere le spese della controparte sulla sola base della riduzione quantitativa della pretesa. L’esame deve riguardare l’esito complessivo e la ragione per cui la controversia si è resa necessaria.

L’appello è dichiarato inammissibile attraverso il filtro della ragionevole probabilità di accoglimento previsto dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., nella disciplina applicabile al procedimento. L’ordinanza decide quindi una questione accessoria sul trattamento processuale dell’esito parziale: non attribuisce un nuovo credito e non riesamina il merito delle singole esposizioni.

Esito e portata della decisione

La decisione evidenzia l’autonomia tra quantificazione del diritto sostanziale e valutazione della posizione processuale delle parti. La riduzione della domanda è un dato da considerare, ma, secondo l’impostazione accolta, non costituisce da sola un criterio aritmetico sufficiente a ribaltare sul creditore le spese del debitore.

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