Fideiussioni ABI: il nesso con l’intesa va provato
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Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
La riproduzione di clausole dello schema ABI e la prova del collegamento con un’intesa anticoncorrenziale sono verifiche distinte. La sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, del 5 novembre 2024 affronta questo passaggio con riferimento a una fideiussione omnibus stipulata nel 2014.
La domanda di nullità della garanzia era stata separata dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e rimessa al giudice specializzato. Il fideiussore invoca il contrasto con la normativa antitrust delle clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI e ne fa discendere la liberazione ai sensi dell’art. 1957 c.c. La banca, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli, contesta i presupposti dell’invalidità.
Il nesso tra garanzia e intesa anticoncorrenziale
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 41994/2021: la nullità parziale delle fideiussioni a valle riguarda le clausole che riproducono quelle dell’intesa vietata, nei limiti del collegamento accertato tra accordo anticoncorrenziale e contratto. La corrispondenza testuale non viene quindi trattata come un’automatica invalidità dell’intera garanzia.
Il punto decisivo è temporale e probatorio. Secondo l’impostazione accolta dal Tribunale, il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa oggetto dell’istruttoria, riferita al periodo 2002–2005. Per la garanzia del 2014 occorreva allegare e dimostrare la persistenza della condotta anticoncorrenziale al momento della stipulazione. Tale dimostrazione è ritenuta mancante: la mera riproduzione delle clausole non basta, nel caso esaminato, a colmare la distanza temporale dall’accertamento amministrativo.
La decisione esamina anche un profilo processuale. La fusione per incorporazione intervenuta durante la vicenda non impone di considerare la riassunzione come un nuovo giudizio: nella ricostruzione fondata sull’art. 2504-bis c.c. e sulle Sezioni Unite n. 21970/2021, la procura già rilasciata conserva rilievo nella prosecuzione del rapporto processuale.
Esito e portata della decisione
La domanda di nullità e la conseguente richiesta di liberazione vengono respinte. La sentenza decide la controversia antitrust separata, senza costituire un nuovo accertamento dell’intero credito monitorio. La sua portata non è l’astratta validità di ogni fideiussione successiva al 2005, ma l’esigenza di provare, nel quadro accolto dal Collegio, il nesso concreto tra contratto e intesa vietata.
Il provvedimento
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