La garanzia del socio ha una causa autonoma
Contenzioso d’impresa · Fideiussione del socio · Onere di allegazione
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
La responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali non rende necessariamente superflua, né priva di causa, una sua ulteriore fideiussione. La sentenza del Tribunale di Venezia del 18 gennaio 2023 affronta il rapporto tra garanzia patrimoniale derivante dalla legge e impegno negoziale assunto dal socio verso il creditore.
Il giudizio riguarda l’opposizione di un socio garante al decreto ingiuntivo relativo all’esposizione di una società di persone. La banca cessionaria, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli, resiste alle contestazioni sulla validità della garanzia, sul rispetto dell’art. 1957 c.c. e sulla determinazione del saldo. L’opponente deduce anche interessi non pattuiti, anatocismo, usura e violazione dei doveri di buona fede.
La funzione della fideiussione del socio
Richiamando la Cassazione n. 7139/2018, il Tribunale individua l’utilità ulteriore della fideiussione rispetto alla responsabilità sociale. Il creditore può avere interesse a conservare l’impegno del socio anche dopo la sua uscita dalla compagine o a disporre di una garanzia negoziale svincolata dai limiti operativi del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. È dunque il contenuto dell’impegno a spiegare la sua funzione, pur in presenza di una responsabilità già prevista dalla legge.
Nel contratto esaminato, la garanzia opera indipendentemente da altre garanzie personali o reali e prevede il pagamento a semplice richiesta scritta. La motivazione valorizza queste pattuizioni per escludere la dedotta carenza di causa. Sul termine dell’art. 1957 c.c. rileva, inoltre, sia la deroga contrattuale sia, autonomamente, l’insinuazione della banca al passivo entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento della debitrice.
La pronuncia dedica attenzione anche alla specificità delle contestazioni contabili. I tassi, le commissioni e le spese risultano convenuti per iscritto; la capitalizzazione è esaminata nel quadro temporale della delibera CICR del 2000. Quanto all’usura, una consulenza non può sostituire l’allegazione dei tassi, degli oneri e dei periodi dai quali deriverebbe il superamento della soglia. Analoga esigenza di concretezza riguarda la dedotta gestione contraria a buona fede.
Esito e portata della decisione
Il rigetto dell’opposizione conferma la distinzione tra responsabilità del socio e obbligazione fideiussoria. Per la redazione e l’esame delle garanzie d’impresa, il passaggio decisivo consiste nell’individuarne l’effettiva utilità aggiuntiva, mentre nel contenzioso le censure economiche richiedono un confronto puntuale con le condizioni prodotte.
Il provvedimento
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