Contratti bancari: la funzione della forma scritta
Contenzioso bancario · Contratto monofirma · Garanzie
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
Con la sentenza depositata il 2 agosto 2022, la Corte d’appello di Potenza esamina la validità del contratto bancario sottoscritto dal cliente e il rilievo della sottoscrizione dell’intermediario. Il punto di interesse è la lettura funzionale del requisito formale: la forma scritta viene ricondotta alla protezione del cliente e alla conoscibilità delle condizioni del rapporto.
Una società correntista e i suoi garanti impugnano la decisione che, dopo una consulenza contabile, aveva rideterminato il saldo dovuto e respinto la domanda riconvenzionale di restituzione. Nel giudizio interviene la cessionaria del credito, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli. Gli appellanti contestano, fra l’altro, la riferibilità della garanzia al conto azionato, gli interessi e la validità del contratto, sostenendo che la firma dell’incaricato della banca fosse apposta soltanto per il controllo delle sottoscrizioni.
Forma protettiva e identificazione della garanzia
La Corte richiama il principio elaborato dalle Sezioni Unite n. 898/2018 per i contratti di investimento e ne illustra l’applicazione ai contratti bancari. Gli artt. 117 e 127 TUB configurano una nullità di protezione: nel quadro ricostruito dalla motivazione, assumono rilievo la redazione per iscritto, la sottoscrizione del cliente e la consegna di un esemplare. Il consenso della banca può emergere dai comportamenti concludenti, quali l’apertura del conto e la sua concreta operatività. La sola mancanza di una firma dell’intermediario con funzione negoziale non determina quindi, nel caso esaminato, l’invalidità del rapporto.
Un secondo profilo riguarda l’identificazione dell’obbligazione garantita. La differenza tra codici interni non basta a escludere la garanzia quando il suo contenuto permette di individuare il debitore e le operazioni comprese nell’impegno. La verifica si concentra sull’oggetto della fideiussione, non sull’identità meramente numerica delle classificazioni amministrative utilizzate dalla banca.
Quanto agli interessi, la Corte riscontra la pattuizione scritta dei tassi e considera gli accertamenti della consulenza. Nel regime storico oggetto di causa ritiene inoltre documentato l’adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. La conclusione resta riferita alle condizioni contrattuali e alla documentazione specificamente esaminate.
Esito e portata della decisione
L’appello è respinto e rimane fermo il saldo già rideterminato in primo grado. La decisione offre una chiave di lettura utile per il contenzioso documentale: occorre distinguere la funzione del requisito formale, il consenso all’operazione e la prova dell’effettivo contenuto economico del rapporto.
Il provvedimento
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