Leasing: perdita del bene e obblighi di garanzia
Contenzioso bancario · Leasing · Allocazione del rischio
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
La perdita del bene in leasing pone il problema della permanenza degli obblighi di pagamento dell’utilizzatore e del suo garante. La sentenza del Tribunale di Bologna del 3 maggio 2022 affronta il problema muovendo dalla concreta distribuzione contrattuale dei rischi e dalla prova dei fatti invocati per ottenere la liberazione dal debito.
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli, nei confronti del garante di una società utilizzatrice. L’opponente contesta la prova delle somme richieste, invoca la nullità della fideiussione e sostiene che il furto del veicolo abbia determinato l’impossibilità o l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Chiede inoltre l’applicazione del foro del consumatore.
Allocazione del rischio e prova del credito
Il Tribunale esclude anzitutto la qualità di consumatore valorizzando il collegamento funzionale tra garanzia e attività d’impresa: il garante era amministratore e titolare di una partecipazione pressoché totalitaria nella società debitrice. La qualificazione dipende dunque dall’interesse concretamente perseguito con la garanzia, non dalla sola circostanza che il sottoscrittore sia una persona fisica.
Quanto al credito, la motivazione considera congiuntamente contratto, impegno fideiussorio, documentazione contabile e piano di ammortamento con evidenza dei mancati pagamenti. Alla produzione del titolo e alla ricostruzione dell’importo non si contrappone una specifica contestazione documentata né la prova di pagamenti estintivi. La decisione applica così il riparto dell’onere probatorio proprio del giudizio di opposizione, senza attribuire alla sola emissione del decreto valore dimostrativo conclusivo.
Il passaggio centrale riguarda il furto. Il giudice rileva, da un lato, che la denuncia prodotta non trova riscontri obiettivi sufficienti; dall’altro, che le condizioni contrattuali pongono espressamente sull’utilizzatore i rischi di perdita, anche non imputabile, del veicolo. Nel caso esaminato, tale assetto impedisce di ricavare dal dedotto evento una liberazione dagli obblighi economici. È respinta anche l’eccezione antitrust sulla garanzia specifica, secondo l’orientamento accolto dal Tribunale circa l’ambito del provvedimento della Banca d’Italia del 2005.
Esito e portata della decisione
L’opposizione viene rigettata e il decreto confermato. La pronuncia richiama l’attenzione sulla lettura coordinata di contratto di leasing e garanzia personale: natura dell’evento, prova della sua verificazione e allocazione negoziale del rischio costituiscono passaggi distinti, tutti necessari per valutarne le conseguenze sul credito.
Il provvedimento
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