MattarelliStudio Legale

Cessione del credito e cessione del contratto

Contenzioso bancario · Leasing · Prescrizione

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

La cessione del credito derivante da un leasing non coincide con il trasferimento dell’intera posizione contrattuale. Muovendo da questa distinzione, la sentenza del Tribunale di Siena del 13 aprile 2023 respinge l’opposizione fondata, fra l’altro, sulla mancanza del consenso del debitore alla successione del creditore.

La controversia riguarda canoni insoluti di una locazione finanziaria. Dopo successive cessioni del credito, nel giudizio interviene l’ultima cessionaria, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli. L’utilizzatore contesta la legittimazione della controparte, invoca la prescrizione e deduce la vessatorietà della clausola che consentiva al professionista di cedere il contratto senza un ulteriore consenso del cliente.

Cessione del contratto e trasferimento del credito

Il Tribunale ricostruisce anzitutto la successione nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Il trasferimento del credito durante il processo consente l’intervento del successore, ma non comporta automaticamente l’estromissione dell’originario titolare: per quest’ultima è necessario il consenso delle altre parti. La decisione resta quindi pronunciata nel rapporto processuale originario, con effetti estesi alla cessionaria.

Nel merito, il giudice separa gli artt. 1406 e seguenti c.c. dagli artt. 1260 e seguenti c.c. La cessione del contratto trasferisce la posizione complessiva, comprensiva di diritti e obblighi, e richiede il consenso del contraente ceduto; la cessione del credito ha un oggetto più circoscritto. Nel caso esaminato erano stati trasferiti crediti e non il contratto di leasing: la censura rivolta alla clausola sulla sostituzione del contraente non incide pertanto sull’operazione concretamente realizzata.

La motivazione distingue inoltre il perfezionamento della cessione dagli effetti della notificazione al debitore. Quest’ultima rileva, in particolare, rispetto alla liberatorietà dell’eventuale pagamento al cedente; non rappresenta di per sé il consenso necessario a costituire il trasferimento. Il rapporto, l’inadempimento e l’inclusione del credito nelle cessioni risultavano peraltro non specificamente contestati.

Esito e portata della decisione

Quanto alla prescrizione, il Tribunale considera unitaria la prestazione restitutoria, pur frazionata in rate, e applica il termine decennale dalla scadenza dell’ultima rata, riscontrando la tempestività delle richieste di pagamento. Il decreto viene confermato. La pronuncia mostra come la qualificazione dell’operazione traslativa condizioni sia le difese opponibili sia la corretta lettura delle clausole contrattuali: regole dettate per la sostituzione di un contraente non si trasferiscono automaticamente alla circolazione del solo credito.

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