Garanzie distinte per crediti di diversa natura
Contenzioso bancario · Mutuo · Fideiussione specifica
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
Quando un decreto ingiuntivo cumula esposizioni derivanti da più rapporti bancari, la posizione dei garanti deve essere verificata per ciascun credito. La sentenza del Tribunale di Alessandria del 25 giugno 2022 applica questo criterio distinguendo conto corrente, conto anticipi e mutuo chirografario.
Tre fideiussori si oppongono alla richiesta di pagamento dei debiti di una società cooperativa. Nel giudizio interviene la cessionaria, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli. Le contestazioni riguardano l’esistenza e l’estensione delle garanzie, la tempestività dell’iniziativa del creditore e la conformità delle clausole alla disciplina antitrust.
La separazione delle garanzie e dei crediti
Il Tribunale non considera sufficiente la generica posizione di garanti della società. Per il conto corrente ordinario rileva l’assenza della prova di un impegno fideiussorio riferibile al rapporto. Per il conto anticipi ritiene invece maturata la decadenza, in difetto della tempestiva iniziativa concorsuale richiesta per conservare quella specifica garanzia. Queste conclusioni impediscono di riconoscere l’intera esposizione ingiunta.
Diversa è la valutazione del mutuo. Il finanziamento è assistito da una fideiussione specifica, riferita a un’obbligazione determinata fin dall’origine. La motivazione distingue tale situazione dalla garanzia per obbligazioni future considerata dall’art. 1956 c.c.: il peggioramento successivo delle condizioni della debitrice non comporta, nel caso esaminato, la liberazione per nuove concessioni di credito estranee alla consapevolezza dei garanti.
Sul versante antitrust, il giudice verifica il contenuto effettivo della fideiussione. Riscontra la deroga all’art. 1957 c.c., ma non le clausole di reviviscenza e sopravvivenza richiamate nello schema ABI. Nella ricostruzione accolta, non risulta provato il collegamento della garanzia con l’intesa vietata; la sola censura della clausola derogatoria non ne determina dunque l’invalidità. La valutazione resta ancorata al testo e alle allegazioni del processo.
Esito e portata della decisione
Il decreto viene revocato e i garanti sono condannati al pagamento della sola esposizione da mutuo, di importo inferiore alla domanda iniziale. È quindi un accoglimento parziale della pretesa creditoria. Il rilievo della sentenza consiste nella verifica analitica delle garanzie: pluralità dei rapporti, oggetto dell’impegno e iniziative conservative possono condurre a esiti diversi all’interno della stessa controversia.
Il provvedimento
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