Leasing: vizi del bene e rimborso dei canoni
Corporate · Contenzioso bancario · Tutela individuale
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
I gravi difetti del bene possono incidere sul contratto di leasing, ma rimborso dei pagamenti e risarcimento dei danni ulteriori richiedono presupposti distinti. La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, comunicata il 10 marzo 2020, affronta il caso di un’autovettura interessata da ripetuti malfunzionamenti non risolti dagli interventi di riparazione.
La cliente aveva contestato i difetti al fornitore e all’intermediario, chiedendo lo scioglimento del rapporto e la restituzione delle somme. Domandava inoltre il ristoro di ulteriori pregiudizi collegati all’acquisto di un altro veicolo e alla perdita di agevolazioni. Si tratta di una controversia individuale di diritto bancario, distinta dalle azioni collettive a tutela dei consumatori.
Gravità dei difetti e restituzione dei pagamenti
Il Collegio esamina incidentalmente l’inadempimento del fornitore per valutarne le conseguenze sul rapporto finanziario. Non applica automaticamente al leasing il primo comma dell’art. 125-quinquies TUB: attribuisce rilievo alla specifica clausola contrattuale che consente la risoluzione dopo l’infruttuosa costituzione in mora del fornitore, in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.
La vicinanza temporale tra consegna e manifestazione dei difetti assume rilievo nel quadro dell’art. 132 del Codice del consumo allora vigente, che contemplava una presunzione semestrale. La spiegazione alternativa prospettata dall’intermediario non è ritenuta suffragata da adeguati elementi tecnici. Le comunicazioni prodotte non bastano a superare la ricostruzione dei malfunzionamenti risultante dagli atti.
L’ABF accerta quindi l’avvenuta risoluzione del leasing e il diritto al rimborso dei pagamenti secondo il regolamento contrattuale esaminato. Respinge invece le ulteriori richieste risarcitorie rivolte all’intermediario, distinguendo i pregiudizi eventualmente imputabili al fornitore dalle obbligazioni del soggetto finanziatore.
Esito e portata della decisione
La decisione mostra l’importanza di verificare il contratto concretamente stipulato, la gravità dei difetti e la documentazione delle contestazioni. Il suo esito non equivale a un risarcimento integrale di ogni conseguenza economica dell’inadempimento del venditore. Il rimedio restitutorio viene riconosciuto nei confronti dell’intermediario sulla base dei presupposti specificamente accertati; le ulteriori responsabilità mantengono una distinta imputazione.
Il provvedimento
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