MattarelliStudio Legale

Firma e copia: due contestazioni, due prove diverse

Contenzioso bancario · Scrittura privata · Onere probatorio

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Negare la propria firma e contestare la fedeltà della copia all’originale sono attività processuali differenti, con presupposti ed effetti distinti. La sentenza del Tribunale di Latina del 20 gennaio 2026 chiarisce questa separazione in una controversia sul rimborso di un finanziamento per l’acquisto di un veicolo.

Il debitore si oppone al decreto ingiuntivo, disconosce le sottoscrizioni del contratto e contesta la conformità dei documenti prodotti in copia, oltre all’effettiva erogazione. La banca, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli, deposita il contratto e la documentazione del pagamento. Sulle firme viene svolta una consulenza grafologica.

Autenticità della firma e conformità del documento

Il Tribunale esamina anzitutto il titolo del credito e la prova dell’erogazione, che ritiene fornita dalla documentazione scritta. Il disconoscimento delle sottoscrizioni rende poi necessaria la verificazione: non basta alla parte che intende utilizzare la scrittura limitarsi a produrla, una volta che la sua provenienza sia stata ritualmente contestata.

L’indagine tecnica attribuisce al debitore le firme esaminate. Il giudice recepisce l’esito dopo aver verificato la correttezza del metodo e la coerenza dell’analisi comparativa, rilevando l’assenza di specifiche critiche idonee a metterne in discussione le conclusioni. L’autografia risulta quindi accertata attraverso il procedimento istruttorio, distinto dalla valutazione della consistenza economica del credito.

Diverso è il regime dell’art. 2719 c.c. La contestazione della conformità della copia richiede l’indicazione chiara e specifica dei profili nei quali essa non riprodurrebbe fedelmente l’originale. Nel caso concreto, il rilievo si arrestava alla circostanza che il documento fosse una copia: non venivano individuate alterazioni o difformità determinate. Il Tribunale esclude che una censura così formulata imponga, da sola, di privare il documento della sua efficacia probatoria.

Esito e portata della decisione

L’opposizione è rigettata e il decreto confermato. La decisione mette a fuoco un passaggio operativo rilevante nel contenzioso bancario documentale: la provenienza della dichiarazione, la fedeltà della riproduzione e la prova dell’erogazione devono essere affrontate su piani separati. La contestazione di uno di questi aspetti non sostituisce quella degli altri, né una formula generica può produrre gli effetti propri di un disconoscimento specifico.

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