Bonus di gioco: continenza e proporzionalità
La Corte d’appello di Catania conferma l’inibitoria e distingue la disciplina dei bonus dai limiti alla loro presentazione.
Provvedimenti
L’azione inibitoria collettiva prevista dall’art. 840-sexiesdecies c.p.c. permette di chiedere la cessazione di condotte pregiudizievoli per una pluralità di persone o enti e il divieto di ripeterle. Può essere rivolta contro imprese e gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per comportamenti tenuti nello svolgimento delle rispettive attività, anche a tutela degli operatori economici. Art. 840-sexiesdecies c.p.c., introdotto dalla legge n. 31/2019.
Possono venire in rilievo l’applicazione sistematica di addebiti non dovuti, l’utilizzo di condizioni contrattuali contrarie a norme imperative nelle reti commerciali o condotte illecite che ostacolino l’accesso di più imprese a servizi e canali distributivi. L’iniziativa richiede di individuare la regola violata e la dimensione collettiva del pregiudizio: la sola gravosità economica di una condizione non ne determina l’illiceità.
All’ordine di cessazione possono affiancarsi misure per eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni e la diffusione del provvedimento. Su istanza di parte, il tribunale può inoltre disporre misure coercitive pecuniarie ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. La tutela inibitoria non attribuisce automaticamente rimborsi o risarcimenti: le pretese patrimoniali richiedono una distinta domanda; se l’inibitoria è proposta insieme all’azione di classe, il giudice separa le cause. Art. 840-sexiesdecies c.p.c., misure ed effetti.
L’associazione può individuare la pratica comune, raccogliere contratti e comunicazioni e sostenere la richiesta di cessazione. Per agire in veste rappresentativa ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies sono richiesti obiettivi statutari pertinenti e iscrizione nell’elenco ministeriale, con le verifiche descritte in Associazioni di categoria. Resta ferma la legittimazione di chi abbia un concreto interesse all’inibitoria; il ruolo associativo, da solo, non consente di presumere tale requisito o di superare le condizioni previste per gli enti rappresentativi.
La Corte d’appello di Catania conferma l’inibitoria e distingue la disciplina dei bonus dai limiti alla loro presentazione.
Il Tribunale di Napoli indica misure concrete su caratteri, immagini, colori e contenuti delle comunicazioni relative ai bonus.
Ammesse a Milano le domande compensativa e inibitoria: il giudizio prosegue anche sul rilievo dell’informazione ai consumatori.
Il Tribunale di Catania esamina bonus, programmi fedeltà e conti alla rovescia nella comunicazione del concessionario.
Il Tribunale di Cagliari distingue le comunicazioni imputabili al venditore dalle opinioni autonome degli acquirenti.
La Corte d’appello di Milano conferma i limiti all’enfasi grafica dei bonus e chiarisce la portata dell’ordine di adeguamento.
Il Tribunale di Napoli distingue l’informazione dalla promozione vietata e chiarisce la posizione del venditore rispetto ai messaggi diffusi sul marketplace.
Il Tribunale di Milano distingue l’offerta del bonus dalle modalità enfatiche con cui viene presentata al pubblico.
Il Tribunale di Trento distingue i messaggi rassicuranti con effetto promozionale dalla presentazione meramente identificativa del prodotto.
Il Tribunale di Napoli esamina il ricorso a un comparatore remunerato per gli accessi generati verso il sito del venditore.
Il Tribunale di Milano esamina la presentazione congiunta di prodotti con e senza nicotina e il valore delle schede tecniche.
Il Tribunale di Torino considera i messaggi modificati durante il giudizio e le difficoltà di accesso ai canali social.
Il Tribunale di Ancona valuta recensioni elogiative, offerte sui social e limiti dell’ordine dopo la rimozione di parte dei contenuti.
La Corte d’appello di Torino valuta l’uso pubblicitario di studi scientifici e di indicazioni sulla qualità dei prodotti.
Il Tribunale di Roma distingue l’informazione sul prezzo dagli annunci di risparmio e chiarisce il rapporto con il Codice del consumo.
Il Tribunale di Torino individua i limiti della comunicazione commerciale sul web e negli stampati destinati ai consumatori.
Il Tribunale di Milano distingue messaggi promozionali, informazione giornalistica ed eventi nella disciplina delle sigarette elettroniche.
Il Tribunale di Roma conferma la tutela cautelare e chiarisce la rilevanza dei contenuti di terzi ripubblicati dall’impresa.
L’inibitoria distingue le informazioni necessarie all’acquisto dalle comunicazioni capaci di promuovere, anche indirettamente, il consumo.