MattarelliStudio Legale

Lexitor: rimborsi e tutela informativa

Azione rappresentativa · Provvedimenti compensativi · Lexitor

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Il caso in sintesi

Con l’ordinanza del 30 aprile 2026, il Tribunale di Milano ha dichiarato ammissibile un’azione rappresentativa relativa alla restituzione proporzionale dei costi iniziali del credito in caso di estinzione anticipata e all’informazione dei consumatori sui diritti restitutori. La decisione consente alle domande compensativa e inibitoria di proseguire nel giudizio di merito, nel quale dovranno essere accertati i presupposti delle restituzioni richieste.

Con l’ordinanza del 30 aprile 2026, il Tribunale di Milano ammette un’azione rappresentativa proposta cumulativamente per ottenere misure compensative e inibitorie in materia di estinzione anticipata del credito. La decisione affronta il rapporto tra rimborsi attivati su reclamo, persistente esigenza informativa dei consumatori e accesso alla tutela collettiva.

L’azione è promossa da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, in prosecuzione delle iniziative per rendere effettivi i diritti restitutori collegati ai principi Lexitor. Sono contestati modelli contrattuali e conteggi estintivi che avrebbero escluso la riduzione dei costi up front, comprese le commissioni di istruttoria e di intermediazione. L’Ente domanda sia la restituzione delle quote asseritamente trattenute, sia misure dirette a informare la clientela dei diritti spettanti.

Rimborsi e informazione nel credito al consumo

L’intermediario deduce di avere progressivamente adeguato la propria prassi e di riconoscere rimborsi anche per finanziamenti anteriori alla riforma del 2021. Il Collegio rileva però che, secondo le stesse difese, parte delle restituzioni è avvenuta soltanto su iniziativa del cliente. Tale circostanza non consente di ritenere manifestamente infondata la domanda, considerata la possibile presenza di consumatori che, confidando nelle clausole applicate, ignorino di poter richiedere una riduzione dei costi.

La motivazione ricostruisce l’art. 125-sexies TUB alla luce della sentenza Lexitor e dell’intervento della Corte costituzionale n. 263/2022. Distingue inoltre il credito al consumo dal credito relativo a immobili residenziali: la pronuncia europea C-555/21, invocata dalla resistente, riguarda la diversa disciplina della direttiva 2014/17/UE e le sue specifiche garanzie informative. Secondo il Tribunale, essa non giustifica automaticamente l’esclusione dei costi iniziali nel contesto esaminato.

L’omogeneità è ravvisata nella comune fonte del pregiudizio prospettato e nelle questioni di fatto e di diritto suscettibili di soluzione unitaria. Le differenze contrattuali o quantitative potranno rilevare nell’istruttoria, senza precludere di per sé l’azione. Il dispositivo delimita il gruppo in riferimento ai contratti estinti tra il 5 novembre 2014 e l’8 novembre 2022 per i quali non sia stata ottenuta la riduzione dei costi up front.

Esito e portata della decisione

Sono ammesse entrambe le domande, ai sensi degli artt. 140-novies e 140-octies del Codice del consumo. Il Tribunale precisa tuttavia che l’ordinanza riguarda l’accesso al giudizio di merito: non essendo stati dedotti motivi di urgenza, non viene adottata una misura inibitoria provvisoria. La decisione apre dunque l’istruttoria anche sulla dimensione informativa della tutela, senza ordinare nell’immediato comunicazioni alla clientela né riconoscere o quantificare rimborsi.

Tutti i provvedimenti