Lexitor: tutela collettiva e violazioni pregresse
Azione rappresentativa · Provvedimenti compensativi · Lexitor
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
Con l’ordinanza depositata il 10 novembre 2025, il Tribunale di Milano ammette un’azione rappresentativa compensativa per la restituzione dei costi iniziali del credito in caso di estinzione anticipata. La pronuncia affronta l’applicabilità temporale del nuovo rimedio e il rapporto tra omogeneità delle pretese e differenze dei singoli contratti.
L’iniziativa è promossa da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, nell’ambito delle azioni per rendere effettiva la tutela restitutoria dei consumatori dopo la sentenza Lexitor. Il ricorso contesta clausole e conteggi estintivi che avrebbero escluso il rimborso dei costi up front, ossia degli oneri iniziali, comprese spese di istruttoria e provvigioni di intermediazione. L’intermediario oppone, fra l’altro, l’anteriorità delle violazioni rispetto alla nuova disciplina, la prescrizione e la diversità delle posizioni contrattuali.
Decorrenza della disciplina e omogeneità dei diritti
Il Collegio riconduce la domanda agli artt. 140-ter e 140-novies del Codice del consumo. La violazione dedotta dell’art. 125-sexies TUB rientra nelle materie dell’allegato II-septies. Il rimedio compensativo, inoltre, comprende misure restitutorie e non è limitato al risarcimento del danno: può quindi essere utilizzato per chiedere la ripetizione di somme asseritamente trattenute senza titolo.
Sul piano temporale, il Tribunale interpreta la decorrenza del 25 giugno 2023 come riferita all’introduzione dell’azione, secondo il principio tempus regit actum, e non al momento della violazione. Distingue la regola processuale dalla specifica previsione transitoria relativa all’art. 140-duodecies. Ne deriva, nell’impostazione accolta, l’accessibilità del rimedio anche per violazioni anteriori, nei limiti della perdurante tutela delle pretese secondo le regole generali.
La domanda supera il filtro della non manifesta infondatezza alla luce dell’art. 125-sexies TUB, della sentenza Lexitor e della sentenza costituzionale n. 263/2022. L’eventuale prescrizione decennale viene considerata coerente con la prospettazione restitutoria. L’omogeneità è ravvisata nella comune condotta contestata e nelle questioni suscettibili di soluzione unitaria; le differenze dei moduli e degli importi non impongono, di per sé, di escludere la trattazione collettiva.
Esito e portata della decisione
È dunque ammessa la domanda compensativa per il gruppo individuato nell’ordinanza. La distinta domanda inibitoria è dichiarata inammissibile, ritenendo il Collegio non attuale il diniego di rimborso allegato. Il significato della decisione resta processuale: si apre la fase di merito, alla quale sono riservati l’accertamento delle violazioni, la spettanza delle restituzioni e il criterio di calcolo, ancora controverso tra proporzione temporale e curva degli interessi. L’ammissione non costituisce una condanna al pagamento.
Il provvedimento
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