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Lexitor: l’omogeneità dei diritti in reclamo

Azione rappresentativa · Provvedimenti compensativi · Lexitor

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Con il provvedimento depositato il 2 dicembre 2025, la Corte d’appello di Roma ammette, in parziale accoglimento del reclamo, un’azione rappresentativa compensativa sul rimborso dei costi up front. La decisione riforma il precedente arresto processuale e chiarisce come debba essere verificata l’omogeneità dei diritti nella disciplina del Codice del consumo.

Il procedimento nasce dal ricorso di un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, contro un intermediario operante nei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio. L’Ente chiede la restituzione della quota dei costi iniziali che assume illegittimamente trattenuta dopo l’estinzione anticipata. L’azione si inserisce nelle iniziative di tutela collettiva volte all’attuazione dei principi sul costo totale del credito emersi nel contenzioso Lexitor.

Il nucleo comune delle pretese restitutorie

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande, valorizzando l’eterogeneità dei contratti e delle clausole. La Corte precisa anzitutto che i presupposti legali di ammissibilità devono essere verificati anche d’ufficio. Il riferimento alla disciplina vigente, tuttavia, impone di esaminare concretamente gli elementi che delimitano il gruppo e il nucleo comune delle pretese, secondo l’art. 140-septies, comma 8, lettere b) e c), del Codice del consumo.

L’omogeneità non viene quindi espunta dal sistema delle azioni rappresentative. La Corte ne conferma la necessità, ma la ritiene sussistente nel caso esaminato: accomuna i consumatori il finanziamento ottenuto dal medesimo professionista, estinto anticipatamente senza conseguire la restituzione dei costi up front nel perimetro temporale descritto in motivazione. Le diverse quantificazioni dei conteggi e le possibili differenze delle voci contrattuali non eliminano quel nucleo condiviso, idoneo a identificare il gruppo.

Sono inoltre riconosciuti la legittimazione dell’Ente iscritto negli elenchi previsti dalla disciplina speciale, la coerenza dell’azione con il suo oggetto e l’assenza di elementi ostativi relativi al finanziamento. La pretesa è ritenuta non manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale, del quadro europeo e della Cassazione richiamata, fra cui la sentenza n. 25977/2023. È respinta anche la richiesta di sospendere il procedimento in attesa di un distinto rinvio pregiudiziale europeo.

Esito e portata della decisione

La Corte dichiara ammissibile l’azione compensativa ex art. 140-novies e rimette il procedimento al Tribunale per la prosecuzione. Resta inammissibile la domanda inibitoria, non ravvisandosi, allo stato, il pericolo di reiterazione considerato necessario nel caso concreto. La pronuncia consente dunque l’esame collettivo delle pretese restitutorie; non ne accerta ancora la fondatezza definitiva e non liquida rimborsi ai consumatori.

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