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Lexitor: il vaglio preliminare dell’azione

Azione rappresentativa · Provvedimenti compensativi · Lexitor

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Con l’ordinanza del 26 febbraio 2026, il Tribunale di Milano dichiara ammissibile un’azione rappresentativa compensativa relativa ai costi iniziali di finanziamenti estinti anticipatamente. Il provvedimento si sofferma sui limiti del controllo preliminare, sull’omogeneità dei diritti e sulla richiesta di sospensione collegata a un rinvio pregiudiziale pendente davanti alla Corte di giustizia.

Un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, contesta l’esclusione dal rimborso degli oneri di istruttoria e di distribuzione, anche nei finanziamenti con cessione del quinto o delegazione di pagamento. L’iniziativa prosegue il percorso di tutela collettiva dei consumatori per l’attuazione dei principi Lexitor. L’intermediario oppone, fra l’altro, le modifiche dei modelli contrattuali, la disciplina temporale applicabile e la riferibilità a terzi delle provvigioni di intermediazione.

Il filtro di ammissibilità e la prova dei rimborsi

Il Collegio ricorda che il filtro dell’art. 140-septies del Codice del consumo serve a escludere iniziative manifestamente infondate e precede l’istruttoria di merito. In questa prospettiva, il quadro costituito dall’art. 16 della direttiva 2008/48/CE, dall’art. 125-sexies TUB e dalle pronunce Lexitor e n. 263/2022 della Corte costituzionale rende la domanda suscettibile di esame. Anche i modelli prodotti, che escludono determinati costi dal rimborso, assumono rilievo indiziario; non si tratta ancora di un accertamento definitivo dell’obbligo restitutorio.

Quanto all’omogeneità, il Tribunale individua una pretesa comune nei confronti dello stesso professionista: ottenere la riduzione dei costi up front dopo l’estinzione anticipata. Il gruppo comprende i consumatori indicati in motivazione, con contratti conclusi tra il 14 marzo 2015 e l’8 novembre 2022. Le differenze dei moduli, delle clausole e degli importi non escludono la valutazione unitaria quando le questioni comuni prevalgono; la concreta spettanza delle somme resta da verificare nella fase successiva.

È respinta l’istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. La pendenza, in altro giudizio, di un rinvio alla Corte di giustizia su questioni analoghe non integra, secondo il Collegio, il rapporto di pregiudizialità richiesto dalla norma. Gli eventuali sviluppi europei potranno essere considerati nel merito. La motivazione richiama inoltre precedenti ammissioni pronunciate a Milano e dalla Corte d’appello di Roma, dando continuità al confronto sui requisiti della tutela rappresentativa.

Esito e portata della decisione

L’esito è circoscritto alla domanda compensativa: l’inibitoria è dichiarata inammissibile, essendo ritenuta cessata la condotta contestata. Il giudizio prosegue quindi per accertare le pretese restitutorie del gruppo. L’ordinanza apre questa possibilità processuale senza disporre pagamenti né stabilire in via definitiva quali importi spettino ai singoli consumatori.

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