Lexitor: rimborsi e tutela informativa
Ammesse a Milano le domande compensativa e inibitoria: il giudizio prosegue anche sul rilievo dell’informazione ai consumatori.
Provvedimenti
L’azione di classe prevista dall’art. 840-bis c.p.c. consente di chiedere l’accertamento della responsabilità, il risarcimento dei danni e la restituzione di somme a tutela di diritti individuali omogenei. Il rimedio può riguardare anche imprese e professionisti danneggiati da altre imprese o da gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità nell’esercizio della loro attività. Art. 840-bis c.p.c., introdotto dalla legge n. 31/2019.
Fra le possibili iniziative rientrano il recupero di sovrapprezzi derivanti da intese anticoncorrenziali, la restituzione di commissioni o addebiti privi di titolo e il risarcimento per inadempimenti seriali nei rapporti di fornitura, distribuzione o affiliazione commerciale. Sono ambiti da valutare attraverso l’esame dei contratti e delle condotte: l’appartenenza alla stessa categoria economica, da sola, non dimostra l’omogeneità dei diritti né la fondatezza delle pretese.
L’associazione può raccogliere le segnalazioni, organizzare la documentazione e sostenere un’iniziativa comune. Per proporre direttamente l’azione in veste rappresentativa occorrono finalità statutarie coerenti e l’iscrizione nell’elenco ministeriale: l’iscrivibilità delle associazioni di categoria richiede la verifica illustrata nella sezione Associazioni di categoria. Resta autonoma la possibilità di agire di ciascun componente della classe; il supporto organizzativo dell’ente non lo rende automaticamente parte del giudizio.
L’analisi preliminare individua la condotta comune, i soggetti coinvolti, le prove disponibili e i criteri di quantificazione. Il tribunale verifica, fra l’altro, l’omogeneità dei diritti e l’adeguatezza del ricorrente. L’eventuale accoglimento apre all’accertamento delle pretese degli aderenti secondo la procedura prevista: l’iscrizione all’associazione non comporta, di per sé, adesione alla causa o diritto al pagamento. Artt. 840-ter e 840-quinquies–840-octies c.p.c..
Ammesse a Milano le domande compensativa e inibitoria: il giudizio prosegue anche sul rilievo dell’informazione ai consumatori.
Il Tribunale di Milano ammette l’azione compensativa e distingue il filtro iniziale dall’accertamento dei singoli rimborsi.
La Corte d’appello di Roma riforma l’inammissibilità della domanda compensativa e riconosce il nucleo comune delle pretese restitutorie.
Il Tribunale di Milano ammette l’azione compensativa: disciplina processuale, omogeneità dei diritti e limiti del vaglio preliminare.