MattarelliStudio Legale

L’iscrizione nell’elenco per le azioni di classe

L’art. 840-bis c.p.c. consente alle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro di promuovere azioni a tutela dei diritti individuali omogenei compresi nei loro obiettivi statutari, previa iscrizione nell’elenco pubblico del Ministero della giustizia. Resta autonoma la legittimazione di ciascun componente della classe. Requisiti e procedimento dell’iscrizione sono disciplinati dal D.M. 17 febbraio 2022, n. 27.

La verifica preliminare dell’ente

Per le associazioni di categoria occorre esaminare anzitutto la natura dell’organizzazione. Il regolamento richiama gli enti dell’art. 4 del Codice del Terzo settore, escludendo imprese sociali e cooperative sociali. Lo stesso art. 4 esclude dal Terzo settore, fra gli altri, associazioni professionali, rappresentanze di categorie economiche e associazioni datoriali. La denominazione dell’ente o una modifica statutaria non consentono quindi, da sole, di dare per acquisita l’iscrivibilità: vanno verificati struttura, attività effettiva e ambito soggettivo della disciplina. D.M. n. 27/2022, art. 1 e riferimenti normativi.

I requisiti organizzativi

  • Costituzione da almeno due anni, sede in Italia o nell’Unione europea e finalità statutaria, anche non esclusiva, di tutela dei diritti individuali omogenei senza scopo di lucro.
  • Ordinamento democratico, con convocazione degli iscritti almeno annuale.
  • Attività continuativa, adeguata e stabile: articolazioni territoriali, assistenza e consulenza agli iscritti e a terzi, iniziative pubbliche e sito internet aggiornato, informativo e privo di pubblicità anche indiretta.
  • Raccolta dei finanziamenti secondo le modalità del Codice del Terzo settore; previsione di requisiti di onorabilità di associati, amministratori e rappresentanti conformi al richiamo all’art. 13 TUF.
  • Trasparenza amministrativa e contabile prevista dallo statuto, pubblicazione annuale del bilancio e revisione affidata a soggetti terzi.

Nelle federazioni e aggregazioni di secondo livello i requisiti devono ricorrere sia nell’ente richiedente sia in tutte le organizzazioni federate. È prevista una procedura specifica per fusioni o federazioni di enti già iscritti. D.M. n. 27/2022, art. 3.

Preparazione e invio della domanda

Il fascicolo comprende atto costitutivo, statuto e modifiche dell’ultimo biennio, documentazione assembleare ed elettorale, dichiarazioni sull’elenco nazionale degli iscritti e sulla contabilità, bilanci o rendiconti richiesti e relazione sull’attività biennale. Occorre documentare per l’intero biennio la finalità di tutela e l’ordinamento democratico: il solo adeguamento dello statuto al momento della domanda non sostituisce questa verifica.

Particolare attenzione richiedono le dichiarazioni d’indipendenza. Il regolamento prevede, fra l’altro, che i legali rappresentanti dichiarino di non essere imprenditori o amministratori di imprese produttrici di beni o servizi. Vanno inoltre esaminati pubblicità commerciale, connessioni d’interessi e contributi o accordi con imprese e associazioni d’imprese, da dichiarare e documentare nei termini previsti.

La domanda utilizza il modello ministeriale, è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o elettronica qualificata ed è trasmessa dalla PEC dell’ente all’indirizzo dedicato indicato nel modello, con gli allegati e la ricevuta del contributo d’iscrizione. D.M. n. 27/2022, art. 4.

L’istruttoria ministeriale

Il termine ordinario di conclusione è di sessanta giorni dalla ricezione. L’ufficio può richiedere integrazioni una sola volta: il termine si interrompe e riparte dalla ricezione degli elementi richiesti; l’ente deve rispondere entro sessanta giorni, pena il diniego. Il provvedimento finale è comunicato via PEC entro quindici giorni dalla conclusione dell’istruttoria; prima del diniego è previsto il preavviso dei motivi ostativi. L’art. 6 disciplina anche l’iscrizione in caso di mancata adozione o comunicazione del provvedimento nei termini. D.M. n. 27/2022, art. 6.

Il mantenimento dell’iscrizione

Entro il 31 gennaio di ogni anno si trasmettono gli aggiornamenti delle dichiarazioni e dei documenti, il bilancio o rendiconto, la relazione sull’attività e la ricevuta del contributo annuale. Le variazioni dei dati e la perdita dei requisiti devono essere comunicate senza indugio e comunque entro venti giorni (art. 3 e art. 4). L’iscrizione richiede quindi una gestione continuativa della documentazione e dei requisiti dell’ente. D.M. n. 27/2022, art. 7.

3 approfondimenti

Tutti i provvedimenti