Lexitor: il vaglio preliminare dell’azione
Il Tribunale di Milano ammette l’azione compensativa e distingue il filtro iniziale dall’accertamento dei singoli rimborsi.
Provvedimenti
L’art. 840-bis c.p.c. consente alle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro di promuovere azioni a tutela dei diritti individuali omogenei compresi nei loro obiettivi statutari, previa iscrizione nell’elenco pubblico del Ministero della giustizia. Resta autonoma la legittimazione di ciascun componente della classe. Requisiti e procedimento dell’iscrizione sono disciplinati dal D.M. 17 febbraio 2022, n. 27.
Per le associazioni di categoria occorre esaminare anzitutto la natura dell’organizzazione. Il regolamento richiama gli enti dell’art. 4 del Codice del Terzo settore, escludendo imprese sociali e cooperative sociali. Lo stesso art. 4 esclude dal Terzo settore, fra gli altri, associazioni professionali, rappresentanze di categorie economiche e associazioni datoriali. La denominazione dell’ente o una modifica statutaria non consentono quindi, da sole, di dare per acquisita l’iscrivibilità: vanno verificati struttura, attività effettiva e ambito soggettivo della disciplina. D.M. n. 27/2022, art. 1 e riferimenti normativi.
Nelle federazioni e aggregazioni di secondo livello i requisiti devono ricorrere sia nell’ente richiedente sia in tutte le organizzazioni federate. È prevista una procedura specifica per fusioni o federazioni di enti già iscritti. D.M. n. 27/2022, art. 3.
Il fascicolo comprende atto costitutivo, statuto e modifiche dell’ultimo biennio, documentazione assembleare ed elettorale, dichiarazioni sull’elenco nazionale degli iscritti e sulla contabilità, bilanci o rendiconti richiesti e relazione sull’attività biennale. Occorre documentare per l’intero biennio la finalità di tutela e l’ordinamento democratico: il solo adeguamento dello statuto al momento della domanda non sostituisce questa verifica.
Particolare attenzione richiedono le dichiarazioni d’indipendenza. Il regolamento prevede, fra l’altro, che i legali rappresentanti dichiarino di non essere imprenditori o amministratori di imprese produttrici di beni o servizi. Vanno inoltre esaminati pubblicità commerciale, connessioni d’interessi e contributi o accordi con imprese e associazioni d’imprese, da dichiarare e documentare nei termini previsti.
La domanda utilizza il modello ministeriale, è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o elettronica qualificata ed è trasmessa dalla PEC dell’ente all’indirizzo dedicato indicato nel modello, con gli allegati e la ricevuta del contributo d’iscrizione. D.M. n. 27/2022, art. 4.
Il termine ordinario di conclusione è di sessanta giorni dalla ricezione. L’ufficio può richiedere integrazioni una sola volta: il termine si interrompe e riparte dalla ricezione degli elementi richiesti; l’ente deve rispondere entro sessanta giorni, pena il diniego. Il provvedimento finale è comunicato via PEC entro quindici giorni dalla conclusione dell’istruttoria; prima del diniego è previsto il preavviso dei motivi ostativi. L’art. 6 disciplina anche l’iscrizione in caso di mancata adozione o comunicazione del provvedimento nei termini. D.M. n. 27/2022, art. 6.
Entro il 31 gennaio di ogni anno si trasmettono gli aggiornamenti delle dichiarazioni e dei documenti, il bilancio o rendiconto, la relazione sull’attività e la ricevuta del contributo annuale. Le variazioni dei dati e la perdita dei requisiti devono essere comunicate senza indugio e comunque entro venti giorni (art. 3 e art. 4). L’iscrizione richiede quindi una gestione continuativa della documentazione e dei requisiti dell’ente. D.M. n. 27/2022, art. 7.
Il Tribunale di Milano ammette l’azione compensativa e distingue il filtro iniziale dall’accertamento dei singoli rimborsi.
La Corte d’appello di Roma riforma l’inammissibilità della domanda compensativa e riconosce il nucleo comune delle pretese restitutorie.
L’inibitoria distingue le informazioni necessarie all’acquisto dalle comunicazioni capaci di promuovere, anche indirettamente, il consumo.