Sigarette elettroniche e limiti della comunicazione commerciale
Tutela collettiva · Azione inibitoria · Sigarette elettroniche
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
Il divieto di promozione delle sigarette elettroniche investe anche la comunicazione diffusa dal produttore attraverso i propri canali digitali. Con l’ordinanza pubblicata il 5 novembre 2019, il Tribunale di Roma individua il confine fra informazione sul prodotto e messaggio commerciale, nell’ambito di un’azione collettiva inibitoria promossa ai sensi dell’art. 140 del Codice del consumo, nel testo applicabile alla controversia.
Un’Associazione dei consumatori, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli, contestava una campagna articolata su sito internet, social network e affissioni. L’iniziativa si colloca nell’attività dell’Associazione diretta a ricondurre il mercato delle comunicazioni commerciali delle sigarette elettroniche al rispetto dei limiti posti a tutela della salute e dei consumatori.
Comunicazione commerciale e informazione tecnica
Il giudice interpreta l’art. 21, comma 10, del d.lgs. n. 6/2016 alla luce della finalità preventiva della disciplina. Il carattere promozionale non richiede un invito esplicito all’acquisto: può derivare dall’associazione del prodotto a esperienze, stili di vita o qualità evocative capaci di accrescerne l’attrattiva. La valutazione riguarda il significato complessivo del messaggio e il suo contesto di diffusione.
La consultazione volontaria del sito e l’accesso riservato ai maggiorenni non sottraggono la comunicazione al divieto. Rimane distinto lo spazio delle informazioni tecniche neutrali e degli elementi necessari alla vendita. Anche contenuti originariamente realizzati da terzi possono assumere rilievo quando l’impresa li ripubblica nei propri canali, facendoli propri nella comunicazione commerciale.
L’ordinanza comprende nel divieto le affissioni esaminate, riconducendole alle pubblicazioni stampate contemplate dalla norma. L’urgenza è collegata alla capacità della campagna di raggiungere un pubblico crescente durante il tempo necessario al giudizio di merito. Su tali basi viene disposta la cessazione delle comunicazioni individuate, con un termine per la rimozione e una misura pecuniaria per l’inosservanza.
Esito e portata della decisione
La tutela cautelare resta circoscritta alle condotte effettivamente valutate: non ogni materiale o canale prospettato nel ricorso riceve un’autonoma statuizione inibitoria. Il contributo della decisione consiste soprattutto nel criterio di qualificazione del messaggio: presentazione commerciale e informazione tecnica richiedono un esame sostanziale, che non si esaurisce nel mezzo utilizzato o nelle condizioni di accesso al sito.
Il provvedimento
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