MattarelliStudio Legale

Qualità dichiarata e messaggi sulla sicurezza

Tutela collettiva · Azione inibitoria · Sigarette elettroniche

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Con il provvedimento dell’8 agosto 2024, depositato il 9 agosto, il Tribunale di Trento valuta i richiami alla qualità e alla sicurezza nella comunicazione sulle sigarette elettroniche. L’esame riguarda sia i contenuti online sia i materiali espositivi nei negozi e mantiene distinta la funzione pubblicitaria dalla mera identificazione del prodotto.

L’azione è stata promossa da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, nell’ambito delle iniziative volte a regolarizzare le comunicazioni commerciali del settore. Il ricorso contestava immagini di persone sorridenti associate ai prodotti, richiami a laboratori e ingredienti di qualità, dichiarazioni rassicuranti e cartonati con elementi grafici diretti ad attrarre l’attenzione del consumatore.

Qualità, sicurezza e funzione della comunicazione

La società sosteneva che si trattasse di informazioni consentite o di rappresentazioni di prodotti privi di nicotina. Contestava inizialmente anche la documentazione delle pagine web; tale rilievo veniva superato dopo la produzione di copie autentiche notarili. Il Collegio può così fondare l’accertamento sui contenuti documentati e sulla loro concreta presentazione.

Applicando l’art. 21, comma 10, del d.lgs. 6/2016, il Tribunale ravvisa una finalità promozionale nell’associazione del prodotto a persone e situazioni gratificanti. I messaggi sulla sicurezza vengono valutati anche alla luce delle avvertenze obbligatorie sulla nicotina: una comunicazione che attenui la percezione dei rischi può incentivare il consumo, pur richiamando qualità degli ingredienti o processi produttivi. La pronuncia si collega al precedente della Corte d’appello di Torino del 26 ottobre 2023 e considera inoltre gli effetti della presentazione non distinta di prodotti con e senza nicotina.

L’accoglimento presenta limiti precisi. Il Tribunale non considera promozionale un diverso espositore che si limita a indicare contenuto della confezione e logo del produttore; la diffusione della relativa immagine su un profilo social non disponibile alla società non viene a essa imputata. Quanto agli sconti già cessati, ne ribadisce l’illiceità delle modalità comunicative, senza adottare un ulteriore ordine specifico. Rimangono invece censurati i messaggi e i cartonati individuati nella motivazione.

Esito e portata della decisione

Il provvedimento ordina la cessazione delle condotte e la rimozione dei contenuti, insieme al ritiro dei cartonati pubblicitari, entro il 30 settembre 2024. È prevista una misura coercitiva di 400 euro per ogni giorno di ritardo. La decisione mostra l’importanza di una verifica selettiva: la tutela collettiva interviene sui messaggi capaci di rassicurare e attrarre indebitamente il consumatore, preservando la distinzione rispetto alle informazioni necessarie a identificare ciò che viene offerto.

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