MattarelliStudio Legale

Contenuti digitali e attuazione dell’inibitoria

Tutela collettiva · Azione inibitoria · Sigarette elettroniche

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Con il decreto depositato il 6 marzo 2024, il Tribunale di Torino affronta il problema dell’effettiva rimozione di una campagna promozionale sulle sigarette elettroniche distribuita tra sito, blog e social network. La pronuncia chiarisce il rilievo delle modifiche intervenute durante il giudizio e delle difficoltà organizzative addotte per alcuni canali.

Il procedimento, avviato da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, prosegue le iniziative dirette a ricondurre le comunicazioni commerciali del settore al rispetto della normativa. Il ricorso contestava descrizioni enfatiche dei dispositivi, offerte di prodotti in omaggio, programmi di fidelizzazione e video che associavano il consumo a divertimento, attrattività personale ed esperienze gratificanti.

Rimozione dei messaggi e accesso ai canali digitali

La società aveva dichiarato di avere eliminato numerosi contenuti. Per un canale video sosteneva, tuttavia, di non poter accedere alle credenziali, collegate a un recapito di personale non più presente in azienda. La documentazione successivamente prodotta dall’Ente mostrava inoltre che, pur con adattamenti, permanevano presentazioni celebrative e messaggi sui presunti benefici delle sigarette elettroniche.

Il Collegio conferma la distinzione, già sviluppata nel precedente torinese del 2023, tra informazione tecnica consentita e promozione vietata dall’art. 21, comma 10, del d.lgs. 6/2016. Le comunicazioni esaminate non si limitavano a descrivere il prodotto: ne magnificavano qualità e prestazioni oppure prospettavano vantaggi economici e sociali, inducendo il consumatore all’acquisto. Il diritto di disporre di account aziendali non legittima tale utilizzo promozionale.

Sul piano processuale, il Tribunale include nell’esame anche le specifiche attività pubblicitarie emerse nel corso del procedimento, rilevando che nel rito camerale applicato non operano le preclusioni tipiche del processo ordinario. Le difficoltà di accesso al canale video vengono ritenute irrilevanti rispetto al dovere della società di conformarsi alla legge e all’ordine giudiziale. La mera dichiarazione di aver avviato la rimozione non sostituisce quindi l’accertamento della permanenza dei messaggi.

Esito e portata della decisione

Il decreto ordina la cessazione delle condotte individuate e la rimozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con una misura coercitiva di 500 euro per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo. È esclusa l’estensione generica a comportamenti simili: il divieto legislativo ha portata generale, mentre il comando giudiziale riguarda attività determinate. La decisione evidenzia l’esigenza di una gestione effettiva dei contenuti su tutti i canali utilizzati e la capacità dell’inibitoria collettiva di misurarsi con campagne digitali che mutano durante il processo.

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