Riferimenti scientifici e promozione indiretta
Tutela collettiva · Azione inibitoria · Sigarette elettroniche
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
Il richiamo a una fonte scientifica non sottrae automaticamente un messaggio al divieto di promozione delle sigarette elettroniche. Con il decreto depositato il 26 ottobre 2023, la Corte d’appello di Torino conferma l’inibitoria pronunciata nei confronti di una società, esaminando il modo in cui risultati di ricerca e attestazioni di qualità erano presentati ai consumatori.
Il procedimento prosegue l’azione intrapresa da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, nell’ambito delle iniziative dirette a regolarizzare il mercato delle comunicazioni commerciali sulle sigarette elettroniche. La società aveva impugnato il decreto del Tribunale, sostenendo che i contenuti contestati sui volantini e sul sito svolgessero una funzione descrittiva e informativa.
L’uso promozionale dei riferimenti scientifici
I messaggi accostavano le sigarette elettroniche a quelle tradizionali, enfatizzando una riduzione del danno e prospettando un elevato grado di sicurezza. Venivano inoltre valorizzati l’impiego di ingredienti certificati e la conformità a requisiti normativi. La resistente riteneva che la provenienza scientifica delle informazioni e il carattere ricognitivo di tali indicazioni escludessero la finalità pubblicitaria.
La Corte concentra l’accertamento sulla comunicazione effettivamente rivolta al pubblico. Non valuta l’attendibilità scientifica degli studi richiamati, ma osserva che l’estrapolazione di affermazioni rassicuranti, private del loro contesto, era funzionale a incentivare l’acquisto. Assume rilievo anche il contrasto tra l’immagine di sostanziale innocuità veicolata dai messaggi e le avvertenze sulla dipendenza e sui rischi riportate sulle confezioni. Il parametro resta l’art. 21, comma 10, lett. a), del d.lgs. 6/2016, che comprende la promozione indiretta.
Un analogo criterio viene applicato alle indicazioni di qualità: requisiti comuni ai prodotti regolarmente commercializzati erano rappresentati, mediante raffronti e simboli elogiativi, come pregi specifici dell’offerta. La mera conformità alla legge avrebbe potuto essere comunicata con formule neutrali. Anche l’associazione di gusti e aromi a immagini evocative viene distinta dall’informazione necessaria a scegliere il prodotto.
Esito e portata della decisione
Il reclamo della società viene respinto. La Corte chiarisce inoltre che la misura coercitiva richiamata dall’art. 840-sexiesdecies c.p.c. segue la disciplina dell’art. 614-bis: in caso di inosservanza, è la parte che ha ottenuto l’ordine a poterne pretendere il pagamento, senza applicazione della diversa destinazione prevista dalla disciplina abrogata. La decisione offre così una duplice indicazione: la fonte del contenuto non ne determina da sola la liceità e l’effettività della tutela dipende anche dagli strumenti che assistono l’adempimento dell’inibitoria.
Il provvedimento
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