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Sigarette elettroniche: informare senza promuovere

Tutela collettiva · Azione inibitoria · Sigarette elettroniche

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Con il decreto depositato il 9 maggio 2023, il Tribunale di Torino esamina il rapporto tra informazione sul prodotto e divieto di promozione delle sigarette elettroniche. Il provvedimento interessa tanto la comunicazione sul web quanto il materiale stampato distribuito nei punti vendita, ricondotti a una medesima verifica della funzione del messaggio.

Un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, aveva promosso un’azione inibitoria collettiva ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c. nei confronti di una società attiva nella commercializzazione di sigarette elettroniche e liquidi di ricarica. L’iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso dall’Ente per ricondurre il mercato delle comunicazioni commerciali del settore al rispetto dei divieti posti a tutela dei consumatori.

Informazioni sul prodotto e incentivi all’acquisto

Il ricorso contestava offerte di sconto, programmi di fidelizzazione, spedizioni gratuite subordinate all’importo degli acquisti e descrizioni celebrative dei prodotti. Nei materiali distribuiti presso gli esercizi commerciali comparivano inoltre richiami alla minore nocività e immagini che associavano il consumo a esperienze piacevoli. La società opponeva, tra l’altro, la natura informativa dei contenuti e la non riferibilità di tutte le condotte alla propria organizzazione.

Il Collegio applica l’art. 21, comma 10, lett. a), del d.lgs. 6/2016, attuativo della direttiva 2014/40/UE. La disposizione vieta le comunicazioni aventi scopo o effetto promozionale, anche indiretto, nei mezzi indicati dalla norma. Restano ammesse informazioni corrette sui prezzi e sulle caratteristiche tecniche, nonché immagini necessarie a identificare il prodotto. Il limite viene invece superato quando linguaggio, vantaggi economici e rappresentazione visiva sollecitano l’acquisto: la presenza di dati descrittivi non rende neutra una comunicazione complessivamente pubblicitaria.

Sul piano processuale, la legittimazione dell’Ente viene riconosciuta sulla base dell’iscrizione nell’elenco ministeriale e della verifica amministrativa dei relativi requisiti. La riferibilità delle condotte alla resistente è ricostruita attraverso la titolarità dei siti e la documentazione relativa alla distribuzione dei prodotti. L’eccezione sui dispositivi privi di nicotina non risulta decisiva, poiché le comunicazioni esaminate riguardano prodotti destinati al consumo di nicotina.

Esito e portata della decisione

Accertate le violazioni, il Tribunale ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione dei messaggi entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, con una misura coercitiva di 500 euro per ogni violazione accertata e per ogni giorno di ritardo. Il provvedimento mostra come l’inibitoria collettiva possa rendere effettivo il divieto settoriale attraverso un esame concreto delle tecniche di vendita e della loro capacità di orientare il consumatore.

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