Bonus online: confermata l’inibitoria
Tutela collettiva · Azione inibitoria · Gioco a distanza
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
Con il decreto depositato il 5 febbraio 2025, la Corte d’appello di Milano respinge il reclamo di un operatore di gioco a distanza e conferma l’inibitoria relativa alla presentazione dei bonus sul sito. La decisione approfondisce la verifica dell’enfasi promozionale e la concreta eseguibilità delle misure ordinate in primo grado.
Il giudizio costituisce la prosecuzione dell’iniziativa promossa da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, per ricondurre le comunicazioni del concessionario al rispetto della disciplina di settore. Il Tribunale aveva censurato le modalità visive e testuali dell’offerta, imponendone l’adeguamento al principio di continenza previsto dalle linee guida AGCOM in attuazione dell’art. 9 del d.l. 87/2018.
La verifica dell’enfasi promozionale
La società contestava, tra l’altro, l’indeterminatezza dell’ordine e la valutazione del materiale grafico, chiedendo una consulenza tecnica. La Corte ritiene sufficiente la documentazione disponibile e rileva che la richiesta tecnica era stata formulata per la prima volta in sede di reclamo. Quanto alle dimensioni delle immagini prodotte, la mancata contestazione nel precedente giudizio assume rilievo ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
L’esame dei contenuti conferma che la sezione dedicata ai bonus di benvenuto occupava oltre metà della pagina, risultando nettamente prevalente rispetto agli altri elementi. A tale evidenza si aggiungevano formule suggestive estranee alla descrizione delle condizioni contrattuali. Secondo la Corte, la comunicazione superava così la funzione informativa ammessa dal punto 5.5 delle linee guida e assumeva una finalità di incentivo al gioco.
La rimozione dei bonus dal sito, riconosciuta da entrambe le parti, dimostra inoltre l’eseguibilità del comando. L’ordine riguardava i messaggi della sola società destinataria e l’adeguamento delle sue comunicazioni, senza dettare una disciplina generale per tutti gli operatori. La Corte distingue pertanto la cessazione dei contenuti contestati dalle misure necessarie a rendere coerente la presentazione dell’offerta con i criteri indicati nel decreto.
Esito e portata della decisione
Il reclamo viene respinto e resta confermato il provvedimento del Tribunale, compresa la misura coercitiva già prevista per l’eventuale ritardo. La pronuncia consolida, nel caso esaminato, un metodo di accertamento fondato sulla documentazione della pagina e sul confronto tra bonus e altre informazioni contrattuali: dimensioni, collocazione e linguaggio concorrono a determinare la funzione del messaggio, mentre la tutela collettiva ne impone un adeguamento concretamente verificabile.
Il provvedimento
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