Bonus di gioco: continenza e proporzionalità
Tutela collettiva · Azione inibitoria · Gioco a distanza
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
Con il provvedimento depositato il 3 luglio 2026, la Corte d’appello di Catania respinge il reclamo contro l’inibitoria pronunciata dal Tribunale sulle comunicazioni di un concessionario di gioco a distanza. La decisione chiarisce il rapporto tra la possibilità di offrire bonus, le regole sulla loro presentazione e la proporzionalità delle misure giudiziali.
Il giudizio prosegue l’azione promossa da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, nel percorso di iniziative per la corretta informazione commerciale e la tutela dei consumatori nei settori regolati. Il decreto impugnato aveva ordinato di rimuovere messaggi relativi a bonus di benvenuto, rimborsi sulle perdite e altre offerte, vietandone la reiterazione nelle forme accertate.
Disciplina dei bonus e limiti alla presentazione
La società invocava il regime concessorio, la disciplina amministrativa che ammette determinate tipologie di bonus e la libertà di iniziativa economica. La Corte distingue tali profili dalla questione oggetto del giudizio: la possibilità di prevedere un bonus non autorizza qualsiasi modo di comunicarlo. L’art. 9 del d.l. 87/2018 e le linee guida AGCOM consentono l’informazione contrattuale entro i limiti di trasparenza, continenza e assenza di enfasi promozionale.
Il controllo su questi requisiti viene ancorato a elementi osservabili. Caratteri più grandi, colorazioni evidenziate e figure reali o di fantasia possono conferire all’offerta un risalto estraneo alla funzione informativa, soprattutto nel confronto con le altre condizioni del servizio. La Corte conferma l’applicazione di tali criteri alle comunicazioni documentate, escludendo che la valutazione si risolva in una preferenza estetica soggettiva del giudice.
Non viene ravvisata una compressione sproporzionata dell’attività economica: l’impresa può continuare a offrire i servizi consentiti, adeguandone la comunicazione. Anche la censura di indeterminatezza è respinta, poiché la motivazione descrive le attività promozionali e il dispositivo richiama i messaggi individuati negli atti. La misura coercitiva viene ritenuta congrua in relazione alla natura dell’obbligo, alla permanenza online dei contenuti e al vantaggio potenzialmente derivante dall’inadempimento.
Esito e portata della decisione
Il reclamo è pertanto rigettato e resta fermo l’ordine del Tribunale, assistito dalla misura di 1.032 euro per ogni violazione e per ogni giorno di inadempimento secondo i termini già stabiliti. La pronuncia rafforza, nel caso esaminato, il collegamento tra determinatezza del comando e proporzionalità della tutela: l’inibitoria collettiva agisce sulle concrete modalità persuasive della comunicazione, mantenendo distinta la disciplina del servizio autorizzato dal rispetto dei limiti posti alla sua promozione.
Il provvedimento
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