MattarelliStudio Legale

Gioco online: la forma dell’informazione

Tutela collettiva · Azione inibitoria · Gioco a distanza

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Con il decreto depositato il 1° giugno 2026, il Tribunale di Napoli affronta la presentazione di bonus e programmi di fidelizzazione sul sito e sull’app di un concessionario di gioco. La pronuncia traduce il principio di continenza in prescrizioni puntuali relative a dimensioni, immagini, colori e contenuto dei messaggi.

L’azione era stata promossa da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, nell’ambito delle iniziative dirette a ricondurre le comunicazioni commerciali nei settori regolati a forme compatibili con la tutela dei consumatori. Il ricorso contestava offerte di ingresso, incentivi destinati agli utenti già registrati e programmi che associavano un’attività di gioco crescente all’accesso a condizioni privilegiate.

La forma della comunicazione sui bonus

La società richiamava la liceità del servizio in concessione, l’accesso consapevole dei giocatori e la funzione descrittiva dell’interfaccia. Il Tribunale distingue l’offerta contrattuale dalle sue modalità comunicative. Non accoglie la domanda volta a considerare vietati in sé bonus e agevolazioni, né disapplica le linee guida AGCOM: nel contesto del gioco autorizzato rimane possibile fornire informazioni sulle condizioni del servizio.

Risulta invece fondata la censura relativa alla continenza, alla luce dell’art. 9 del d.l. 87/2018 e del punto 5.5 delle linee guida. Le riproduzioni delle pagine mostravano messaggi collocati in posizione dominante, caratteri maggiori rispetto al resto dell’interfaccia, figure umane o di fantasia suggestive e colori fortemente contrastanti. Per il Collegio, tali elementi superavano la descrizione informativa e attiravano il consumatore verso l’adesione all’offerta. Il richiamo a prassi diffuse tra gli operatori o all’assenza di precedenti contestazioni amministrative non ne dimostrava la liceità.

L’accoglimento riguarda quindi la domanda sulle modalità di comunicazione. Il Tribunale impone caratteri e dimensioni coerenti con il resto della pagina, l’eliminazione di figure in atteggiamenti ammiccanti o attrattivi, l’omogeneità cromatica e un contenuto strettamente informativo sulle condizioni di gioco. L’ordine investe le comunicazioni individuate e quelle ulteriori riferite al medesimo ambito, secondo il perimetro descritto nella decisione.

Esito e portata della decisione

Per l’adeguamento vengono assegnati trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Le misure coercitive distinguono 200 euro per ogni giorno di ritardo e 500 euro per ogni successiva violazione. Il provvedimento mostra come la tutela collettiva possa incidere sull’organizzazione dell’interfaccia senza sopprimere l’offerta contrattuale consentita: il criterio decisivo è che la forma della comunicazione rimanga coerente con la sua funzione informativa, evitando un’enfasi capace di trasformarla in incentivo al gioco.

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