Bonus e urgenza indotta nel gioco online
Tutela collettiva · Azione inibitoria · Gioco a distanza
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
Con il decreto depositato il 2 aprile 2026, il Tribunale di Catania esamina una pluralità di comunicazioni sui bonus nel gioco a distanza. La decisione si concentra sull’effetto combinato di immagini, formule persuasive e conti alla rovescia, distinguendo le informazioni contrattuali dagli incentivi che sollecitano l’attivazione o l’intensificazione del gioco.
Un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, aveva promosso un’azione inibitoria collettiva contro un concessionario. L’iniziativa prosegue il percorso di tutela della corretta comunicazione commerciale dell’Ente, già sviluppato sulle sigarette elettroniche e nel settore del gioco, con riferimento qui all’art. 9 del d.l. 87/2018 e alle linee guida AGCOM.
Gli incentivi al gioco e la pressione temporale
Il ricorso documentava bonus di benvenuto, rimborsi parziali sulle perdite, offerte stagionali e programmi fedeltà che prospettavano vantaggi crescenti in relazione all’attività del giocatore. Alcune comunicazioni erano accompagnate da contatori del tempo residuo. La società sosteneva che il carattere autorizzato del servizio e l’accesso consapevole alla piattaforma rendessero tali messaggi informazioni rivolte a un pubblico già interessato al gioco.
Il Tribunale non considera vietata in sé la concessione di bonus e non disapplica il punto 5.5 delle linee guida AGCOM. La liceità della comunicazione richiede però continenza, trasparenza, non ingannevolezza e assenza di enfasi promozionale. Nel caso esaminato, dimensioni dominanti, immagini ad alto impatto e richiami a emozioni e vantaggi oltrepassavano l’illustrazione delle condizioni del servizio. Anche i programmi fedeltà vengono valutati per le concrete modalità di presentazione.
Particolare rilievo assume il timer: secondo il Collegio, il conto alla rovescia produceva un’urgenza artificiale e il timore di perdere un’opportunità economica, incentivando un deposito che l’utente avrebbe potuto non effettuare o contenere. L’accesso volontario al sito non neutralizza tale effetto. La tutela perseguita comprende infatti anche gli utenti già attivi, rispetto ai quali rimane l’esigenza di prevenire decisioni economiche sollecitate da messaggi promozionali vietati.
Esito e portata della decisione
Il decreto ordina la rimozione dei messaggi specificamente individuati entro quindici giorni dalla comunicazione e ne vieta la reiterazione. La misura coercitiva è pari a 1.032 euro per ogni violazione e per ogni giorno di inadempimento dopo la scadenza. La richiesta di misure ulteriori e indefinite è accolta soltanto entro il perimetro dei contenuti accertati. La pronuncia collega così la tutela collettiva all’analisi delle tecniche persuasive, attraverso un comando riferito a messaggi determinati e proporzionato all’obiettivo di una comunicazione effettivamente informativa.
Il provvedimento
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