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Sigarette elettroniche: i limiti della promozione online

Tutela collettiva · Azione inibitoria · Sigarette elettroniche

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Con il decreto del 13 novembre 2024, il Tribunale di Napoli torna sul confine tra informazione sul prodotto e promozione vietata delle sigarette elettroniche. La decisione valorizza la funzione concretamente svolta dal messaggio e affronta l’imputabilità al venditore delle comunicazioni contestate su un marketplace.

L’azione inibitoria collettiva, proposta ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c. da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, si pone in linea e in prosecuzione con le iniziative già intraprese dall’Ente per ricondurre il mercato delle comunicazioni commerciali sulle sigarette elettroniche al rispetto della disciplina di settore. In questa prospettiva si collocano i precedenti dei Tribunali di Torino del 9 maggio 2023 e di Roma del 25 ottobre 2023, richiamati dal Collegio.

Promozione vietata e responsabilità del venditore

Il ricorso riguardava la presentazione dei prodotti sul sito della società, sui social network e su una piattaforma di commercio elettronico. Cessate le condotte relative ai primi due canali, permanevano sul marketplace prezzi barrati affiancati a quelli scontati, descrizioni enfatiche e recensioni con effetto promozionale. La resistente attribuiva al gestore della piattaforma il controllo sui prezzi suggeriti e sulle recensioni, richiamando le condizioni contrattuali di adesione.

Il parametro applicato è l’art. 21, comma 10, lett. a), del d.lgs. 6/2016, attuativo dell’art. 20, par. 5, della direttiva 2014/40/UE. Il divieto investe le comunicazioni online aventi scopo o effetto promozionale, anche indiretto. Secondo il Collegio, rimane consentita l’informazione su prezzi, caratteristiche tecniche e immagini identificative del prodotto, purché veicolata con modalità prive di finalità promozionale. Assume quindi rilievo il modo in cui l’offerta è costruita: l’accostamento del prezzo barrato a quello ridotto sollecita la percezione di un risparmio e incentiva l’acquisto; le descrizioni elogiative superano, a loro volta, la funzione meramente informativa.

Quanto alla responsabilità, il Tribunale ritiene insufficiente il rinvio alle condizioni del marketplace. La disponibilità dei prodotti resta in capo al venditore, che avrebbe potuto non aderire all’accordo o recedere e scegliere un diverso canale distributivo. Nel caso esaminato, il controllo della piattaforma da parte di un terzo non esclude dunque la responsabilità della società per le comunicazioni accertate.

Il decreto circoscrive l’inibitoria alle condotte specificamente individuate, escludendone l’estensione generica a comportamenti simili: il divieto generale discende dalla legge, mentre l’ordine giudiziale deve avere un oggetto determinato. Alla rimozione dei messaggi entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento si accompagna una misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c., pari a 500 euro per ogni violazione accertata dell’inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine, decorrente dalla scadenza di quel termine.

Esito e portata della decisione

Il rilievo della decisione risiede nel collegamento tra funzione promozionale del messaggio e disponibilità della scelta distributiva. In questa prospettiva, l’inibitoria collettiva contribuisce all’attuazione del divieto settoriale attraverso ordini riferiti a condotte concretamente accertate, nel percorso di tutela del mercato promosso dall’Ente.

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