Marketplace: promozione e recensioni spontanee
Tutela collettiva · Azione inibitoria · Sigarette elettroniche
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
Con il decreto depositato il 18 febbraio 2025, il Tribunale di Cagliari esamina la promozione di sigarette elettroniche su un marketplace e sui social network. La decisione riconosce la responsabilità del venditore per le comunicazioni commerciali accertate, ma distingue da queste le recensioni spontanee degli acquirenti.
Il ricorso era stato proposto da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, in prosecuzione delle iniziative volte a regolarizzare il mercato delle comunicazioni commerciali sulle sigarette elettroniche. Venivano contestati prezzi barrati e percentuali di sconto, descrizioni enfatiche, immagini evocative e promozioni diffuse attraverso i canali social della società.
Comunicazioni del venditore e opinioni degli utenti
La resistente si qualificava principalmente come grossista e sosteneva che le proprie comunicazioni fossero rivolte ai professionisti. Per le vendite sul marketplace richiamava invece le condizioni della piattaforma, attribuendo al suo gestore il controllo dei prezzi suggeriti e delle recensioni. Il Tribunale rileva che l’attività documentata comprendeva anche la vendita al dettaglio e che i messaggi esaminati si rivolgevano al pubblico dei consumatori.
In applicazione dell’art. 21, comma 10, del d.lgs. 6/2016, il Collegio censura le rappresentazioni di vantaggi economici e le descrizioni celebrative, capaci di incentivare l’acquisto. La titolarità esterna della piattaforma non esclude il dovere del venditore di verificare la conformità delle modalità di offerta: questi conserva la disponibilità dei prodotti e la scelta del canale distributivo. La rimozione di parte dei contenuti durante il giudizio conferma, nel caso concreto, una possibilità effettiva di intervento.
Diversa è la conclusione sulle recensioni. In assenza di prova che fossero state predisposte artificiosamente dalla società, il Tribunale le considera opinioni autonome sulle esperienze degli utenti, anche potenzialmente negative. Non viene quindi accolta la richiesta di inibirle per il solo carattere elogiativo. Il passaggio introduce una distinzione rispetto agli orientamenti che hanno valorizzato l’effetto promozionale delle recensioni pubblicate nei canali commerciali: occorre verificare provenienza, autonomia e concreta funzione dei contenuti.
Esito e portata della decisione
Quanto ai social, la trasformazione di un profilo in privato e la produzione di schermate parziali non dimostrano la rimozione integrale dei messaggi contestati. Il decreto dispone la cessazione delle condotte accertate, il divieto di reiterazione e la rimozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con una misura coercitiva di 500 euro per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza. La decisione delimita così la tutela collettiva attraverso un esame distinto della responsabilità commerciale dell’impresa e dell’espressione autonoma degli utenti.
Il provvedimento
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