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Recensioni e canali social nell’inibitoria collettiva

Tutela collettiva · Azione inibitoria · Sigarette elettroniche

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Con il decreto depositato il 12 febbraio 2024, il Tribunale di Ancona esamina una campagna di comunicazione sulle sigarette elettroniche diffusa attraverso un sito di vendita e diversi canali social. Il provvedimento dedica particolare attenzione alle recensioni elogiative pubblicate sul sito del venditore e agli effetti della rimozione di parte dei messaggi durante il giudizio.

L’azione inibitoria collettiva era stata promossa da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli. Essa prosegue il percorso di iniziative volto a regolarizzare le comunicazioni commerciali del settore, richiamando le precedenti decisioni dei Tribunali di Torino e Roma. Il ricorso riguardava codici sconto, offerte collegate alla registrazione e a campagne stagionali, immagini evocative e giudizi entusiastici sui prodotti.

Recensioni, canali social e interesse all’inibitoria

La società sosteneva, tra l’altro, che le recensioni non costituissero comunicazioni commerciali perché elaborate autonomamente dagli utenti e senza corrispettivo. Il Collegio attribuisce invece rilievo alla funzione concretamente svolta dai contenuti sul sito: le descrizioni celebrative delle esperienze di acquisto potevano allettare il pubblico e produrre un effetto indiretto di promozione, rilevante ai sensi dell’art. 21, comma 10, del d.lgs. 6/2016.

Analoga valutazione riguarda la comunicazione sui social, anche quando organizzata mediante collegamenti a gruppi o canali dedicati. La possibilità di disporre di un sito o di un account rimane distinta dall’utilizzo di tali strumenti per incentivare il consumo. La gratuità dell’accesso al sito non lo sottrae, inoltre, alla nozione di servizio della società dell’informazione: rileva l’attività economica svolta online.

La rimozione di molti contenuti non conduce a un rigetto complessivo. Il Tribunale distingue le condotte cessate da quelle ancora in essere e riconosce l’interesse all’azione anche rispetto a iniziative promozionali da poco concluse, considerate nel quadro della campagna documentata. L’ordine di rimozione riguarda specificamente le recensioni individuate e le promozioni sul canale di messaggistica ancora presenti; per le condotte già cessate, la motivazione ribadisce il divieto di reiterazione.

Esito e portata della decisione

Il termine assegnato è di venti giorni dalla notificazione, con una misura coercitiva di 1.000 euro per ogni violazione accertata e per ogni giorno di ritardo. Viene invece esclusa l’estensione indistinta a qualsiasi condotta simile, che sottrarrebbe la futura applicazione dell’ordine a una verifica concreta. Il rilievo della decisione risiede nell’attenzione alla funzione dei contenuti inseriti nel canale commerciale e nella precisa delimitazione della tutela rispetto all’evoluzione dei fatti nel corso del processo.

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