Comparatori online e promozione dei prodotti
Tutela collettiva · Azione inibitoria · Sigarette elettroniche
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
Con il decreto del 19 giugno 2024, depositato il 17 luglio, il Tribunale di Napoli esamina una campagna promozionale sulle sigarette elettroniche articolata tra sito di vendita, social network e comparatore di prezzi. La decisione si sofferma sulla funzione del collegamento contrattuale tra il venditore e il gestore del servizio di comparazione.
Un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, aveva proposto un’azione inibitoria collettiva nel solco delle iniziative già intraprese per regolarizzare il mercato delle comunicazioni commerciali sulle sigarette elettroniche. Il ricorso documentava prezzi barrati, descrizioni celebrative dei dispositivi, spedizioni gratuite collegate all’importo degli ordini e immagini sui social che associavano il prodotto a persone in atteggiamenti evocativi.
Il comparatore nella campagna promozionale
La società, pur regolarmente destinataria della notificazione, non si era costituita. Il Tribunale procede comunque a un esame della documentazione e ricostruisce il divieto dell’art. 21, comma 10, lett. a), del d.lgs. 6/2016. Il confine rimane quello tra informazione utile a conoscere e scegliere il prodotto e comunicazione che ne incentiva il consumo. La qualificazione dipende da linguaggio, immagini e vantaggi prospettati, non dalla sola presenza di dati tecnici o di un prezzo.
Un passaggio specifico riguarda il comparatore. Il servizio documentato si fondava su un accordo con il venditore e sul pagamento di un corrispettivo collegato al numero di accessi generati. Per il Collegio, tale meccanismo si inseriva nella campagna di marketing dell’impresa, diretta a convogliare traffico verso il proprio sito e promuovere i prodotti. L’accertamento riguarda dunque quel concreto modello remunerato di distribuzione della comunicazione, senza trasformarsi in una valutazione indistinta di ogni servizio informativo di confronto dei prezzi.
La decisione considera illecite anche le promozioni sul sito e sui social: il confronto tra prezzo originario e prezzo ridotto sollecitava l’acquisto, mentre la gratuità della spedizione oltre una soglia incentivava ordini di maggiore importo. L’uso di immagini accattivanti e di espressioni enfatiche superava, a sua volta, la finalità meramente descrittiva.
Esito e portata della decisione
Il decreto inibisce le condotte accertate e dispone la rimozione entro venti giorni dalla comunicazione, con una misura coercitiva di 500 euro per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine. Non viene accolta l’estensione generica a condotte simili. Il contributo della pronuncia consiste nell’includere nell’esame della strategia commerciale anche i servizi esterni utilizzati contrattualmente dal venditore, rendendo la tutela collettiva coerente con l’articolazione dei canali digitali.
Il provvedimento
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