Promozione indiretta: confermata l’inibitoria
Tutela collettiva · Reclamo cautelare · Comunicazione digitale
Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.
La provenienza originaria di un contenuto da un soggetto terzo non ne esclude la successiva imputazione promozionale all’impresa che lo diffonde nei propri canali. È uno dei profili esaminati dal Tribunale di Roma nell’ordinanza depositata il 16 gennaio 2020, che respinge il reclamo contro l’inibitoria relativa a una campagna pubblicitaria di sigarette elettroniche.
Il procedimento prosegue l’iniziativa di un’Associazione dei consumatori, assistita dall’Avv. Corrado Mattarelli, per ricondurre le comunicazioni commerciali del settore entro i limiti normativi. Le imprese reclamanti contestavano l’interpretazione del divieto, la riconducibilità di taluni messaggi alla propria attività e la sussistenza dell’urgenza cautelare.
La ripubblicazione dei contenuti di terzi
Il collegio conferma una lettura dell’art. 21, comma 10, del d.lgs. n. 6/2016 riferita alla funzione concreta della comunicazione. L’effetto promozionale può essere indiretto e non viene neutralizzato dal fatto che il destinatario abbia scelto di accedere al sito. Neppure la limitazione dell’accesso ai maggiorenni rende lecita una campagna altrimenti compresa nel divieto.
Per i contenuti realizzati da terzi, la motivazione valorizza la loro ripresa sui canali dell’impresa. Tale condotta integra un’autonoma scelta comunicativa, senza che sia indispensabile dimostrare un accordo economico con l’autore originario. Il punto riguarda quindi l’appropriazione del messaggio attraverso la sua diffusione aziendale, non un’indiscriminata responsabilità per ogni pubblicazione esterna riferita al prodotto.
Il Tribunale conferma inoltre la rilevanza delle affissioni esaminate e considera la dimensione sanitaria dell’interesse protetto nella valutazione del pericolo. Una campagna in corso può ampliare sensibilmente la platea raggiunta prima della decisione di merito. L’eventuale adozione di condotte analoghe da parte di concorrenti non costituisce una ragione per escludere la tutela richiesta contro le specifiche imprese convenute.
Esito e portata della decisione
Il rigetto del reclamo mantiene ferma la misura cautelare nei limiti già individuati. La pronuncia consolida così, nella prosecuzione della medesima iniziativa collettiva, un criterio operativo per la comunicazione digitale: occorre valutare anche ciò che l’impresa seleziona, rilancia e inserisce nel proprio racconto commerciale. La natura cautelare del provvedimento resta distinta dall’accertamento demandato al giudizio di merito.
Il provvedimento
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