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Bonus di gioco e limiti della comunicazione

Tutela collettiva · Azione inibitoria · Gioco a distanza

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Con il decreto pubblicato il 10 ottobre 2024, il Tribunale di Milano affronta la comunicazione dei bonus nel gioco a distanza. La decisione distingue l’ammissibilità dell’offerta contrattuale dalla liceità delle modalità con cui essa viene rappresentata sul sito del concessionario, dando rilievo al principio di continenza.

Un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, aveva chiesto di inibire la promozione di bonus di benvenuto e di incentivi rivolti anche agli utenti già registrati. L’iniziativa si inserisce nel percorso di tutela della corretta informazione commerciale promosso dall’Ente, sviluppato anche nel settore delle sigarette elettroniche e qui riferito alla specifica disciplina del gioco con vincite in denaro.

Legittimazione dell’Ente e continenza dei messaggi

Il Tribunale riconosce la legittimazione dell’Ente, iscritto nell’elenco ministeriale, valorizzando le finalità statutarie relative a salute, corretta pubblicità, educazione al consumo e uso del denaro. Non occorre, nel caso esaminato, che lo statuto menzioni espressamente il contrasto alla ludopatia: gli interessi concretamente tutelati risultano già ricompresi in quelle finalità.

Nel merito, il parametro è l’art. 9 del d.l. 87/2018, letto insieme al punto 5.5 delle linee guida AGCOM adottate con delibera 132/19/CONS. Il Collegio respinge la richiesta di considerare vietata in sé ogni comunicazione sui bonus. Le informazioni rese nel contesto del servizio possono consentire scelte consapevoli, purché rispettino trasparenza, continenza e assenza di enfasi promozionale. La liceità dell’offerta non elimina, dunque, il controllo sul modo in cui viene comunicata.

Il vizio accertato riguarda la continenza. I bonus erano rappresentati come elementi visivamente preminenti, accompagnati da immagini accattivanti e frasi suggestive che ne esaltavano l’attrattiva. Non risulta invece provata la diversa censura relativa alla trasparenza delle condizioni. La decisione mantiene così distinti il contenuto economico dell’offerta, la correttezza delle informazioni e la loro presentazione grafica.

Esito e portata della decisione

Il Tribunale ordina di rendere la comunicazione sui bonus omogenea alle altre condizioni contrattuali quanto a collocazione, caratteri e modalità iconografiche, assegnando trenta giorni dalla comunicazione del decreto. La misura coercitiva è fissata in 1.000 euro per ogni giorno di ritardo successivo al termine. Il provvedimento non sopprime i bonus, ma impone che la loro esposizione conservi una funzione informativa. In questa prospettiva, anche l’organizzazione visiva dell’offerta diviene oggetto di tutela collettiva, quando trasforma un’informazione contrattuale in incentivo al gioco.

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