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Prezzi barrati e divieti di promozione

Tutela collettiva · Azione inibitoria · Sigarette elettroniche

Il provvedimento è stato ottenuto nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Corrado Mattarelli.

Con il decreto depositato il 25 ottobre 2023, il Tribunale di Roma affronta la comunicazione degli sconti nella vendita online di sigarette elettroniche. Il punto centrale riguarda il rapporto tra il divieto settoriale di promozione e le regole del Codice del consumo sulla trasparenza degli annunci di riduzione del prezzo.

L’azione, proposta da un Ente del Terzo settore, assistito dall’Avv. Corrado Mattarelli, prosegue le iniziative volte a ricondurre le comunicazioni commerciali del settore al rispetto della normativa. Nel solco del precedente torinese del 9 maggio 2023, il ricorso investiva i messaggi pubblicati sul sito di una società e sui relativi canali social: offerte cumulative, prezzi barrati, espressioni elogiative e richiami ai presunti benefici dei prodotti.

Prezzi barrati e disciplina degli annunci di sconto

Nel corso del giudizio la società aveva modificato parte della comunicazione, continuando tuttavia a sostenere la liceità degli annunci di sconto. A suo avviso, la libertà di determinare il prezzo e l’obbligo di indicare quello precedentemente applicato, previsto dall’art. 17-bis del Codice del consumo, avrebbero giustificato l’esposizione del confronto tra prezzo originario e prezzo ridotto.

Il Collegio distingue la comunicazione del costo effettivo e attuale del prodotto dalla rappresentazione di un vantaggio economico. Il prezzo barrato affiancato a quello inferiore, così come le offerte per acquisti cumulativi, può produrre un effetto di ancoraggio: il consumatore percepisce l’acquisto come occasione di risparmio. Tale funzione promozionale ricade direttamente nel divieto dell’art. 21, comma 10, del d.lgs. 6/2016; non occorre estendere per analogia le prescrizioni relative a confezioni e imballaggi.

L’art. 17-bis non introduce una deroga. Secondo il Tribunale, esso disciplina gli annunci di riduzione del prezzo consentiti e non rende lecita una comunicazione vietata a monte dalla normativa speciale. Né l’accesso volontario al sito, subordinato alla dichiarazione di maggiore età, esclude l’applicazione del divieto. La valutazione riguarda il contenuto e la funzione del messaggio, anche quando il consumatore si trovi già nel canale di vendita.

Esito e portata della decisione

Il decreto inibisce le comunicazioni accertate e quelle simili, ordinandone la rimozione entro venti giorni dalla notificazione, con una misura coercitiva di 1.000 euro per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo. La cessazione della materia del contendere è dichiarata soltanto per il video effettivamente rimosso dal relativo canale. Il contributo della decisione consiste nel separare due piani spesso sovrapposti: la trasparenza di un annuncio e la sua ammissibilità rispetto al divieto di promozione.

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